Copia delli capitoli dell'Onorando Comune di Sigiletto e Frassanetto

Si pubblica la trascrizione dello statuto del Comune di Sigilletto e Frassenetto approvato dalla vicinia nel 1782. Per eseguirla si è ricorsi alla copia fotostatica pubblicata da Tullio Ceconi in appendice al libro Migrazioni e migranti dell'Alta Val Degano. XVII e XVIII secolo, Comune di Forni Avoltri, 2009, p. 179-197 (la collocazione dell'originale non è indicata). Oltre ai possibili errori derivanti dalla difficoltà di lettura di tale riproduzione, il suo contenuto soffre di una lacuna riguardante i capitoli VIII e IX, che, a causa di una svista, non sono stati interamente riprodotti nel libro in questione.
Nel quaderno n. 9 del Centro Regionale di Catalogazione dei beni culturali di Passariano, dedicato a Forni Avoltri, edito nel 1980, mons. Carlo Costantini, che riordinò l'archivio della parrocchia di Frassenetto e Collina e ne redasse l'inventario, osservò che «un particolare interesse presentano i documenti contenuti nelle buste 8 e 9. Vi sono raccolti i documenti riguardanti la vita civile delle Comunità di Sigilletto-Frassenetto negli ultimi tre secoli; ed innanzitutto carte varie del Comune di Sigilletto dal 1607 al 1807, anno della sua soppressione».
Tra le «manomissioni e perdite irreparabili» subite dall'archivio durante lo spostamento della sede del parroco di Frassenetto da Sigilletto a Forni Avoltri (decretata nel 1913, ma attuata nel 1919), egli ricorda quelle di «tutti i "rotoli" delle chiese, un registro dei battesimi dal 1718 al 1773 ed altro materiale ormai non facilmente individuabile».
Vista la natura degli ammanchi non rimane che sperare a un approdo dei documenti in mani interessate alla loro conservazione. Sarebbe bello, ma purtroppo è puro sogno, se gli attuali detentori si rendessero conto del danno arrecato a un'intera comunità, che tali documenti aveva prodotto e conservato gelosamente per secoli, e provvedessero a ripararlo almeno in parte, restituendoli (anche in forma anonima e in copia).


Capitoli dell'Onorondo Comune di Sigiletto e Frassanetto
1782

I.

Dipendendo la buona direzzione della Communità dalle buone qualità personali, zelo patriotico, e riputazione delle Membri componenti il Comune, non potrà esser aggregato né star in quello verun, il quale non abbia buona nomina e fama di costumi cristiani, sia pacifico, e rassegnato alle Leggi e degli originarj di Sigiletto, e Frassanetto. Ed ancha li figlj di genitori segnati da qualche infamia non potranno esser aggregati che dopo la morte del Padre, e ciò in ordine ancha alli Statuti vecchi, e relative Terminazioni, che s'intedano pienamente confermate in tal parte.

II.

Ogni aggregato doverà rimossa ogni eccezione esser soggetto ad essercitare le cariche, che li toccheranno, quando non avesse legitima scusa a essere riconosciuta dal Consiglio, sotto pena di perpetua esclusione dal Vicinio, e di esser nonostante astretto a farla essercitare a suo costo da persona destinata dal Consiglio; alla qual pena di perpettua esclusione saranno soggetti tutti quelli, che rinunziano al Vicinio senza legittima scusa, come sopra.

III.

Per conservar il buon ordine l'economia del Comune, e de' particolari, essecutivamente anche alli Statuti vecchj, e relative Terminazioni, non potrà esser accetto in Sottano, e molto meno in Vicino o sia Membro di Comun, verun foresto, anche verso l'esborso di qualunque Summa di soldo oltre la solita tariffa di D.ti 100 di Lir: 6 e 4; ne di Sottano in Vicinio, se non sarà proposto in pien Consiglio, ed indi balottato e passato co' quattro quinti de' Votti dell'università di tutti li membri del Comune, e ciò anche nelli soli casi di vera necessità ed utilità del Comune, non volendo un tale entrare membro del Comune dovrà pagar la solita tariffa del Fuoco, e delli Animali.

IIII.

Li Capi di Comun, cioè il Meriga, e Giurati, doveranno indispensabilmente giurare la Carica nell'assumerla, ed indi essattamente invigilare per l'essecuzione delle Leggi, e Statuti del buon ordine, e della Giustizia, e massime almen una volta la Mese visitar le Case per la custodia del fuoco; limitar li Vini, pane, carne, e biade venali, e riferire Sinceramente al Consiglio, quant'occorre, ed è di publico interesse. All'incontro non possano disporre di cos'alcuna indipendente dalla loro carica, o di raggioni ed azioni del Comun, ne far debiti di qualunque sorte e summa al nome del Comune o del Consiglio, senza l'assenso del Consiglio stesso, in pena di Lir: 5:- per volta per cadauno oltre il risarcimento del Danno, e che non sia fatto fuoco nei forni avanti giorno in pena di Lir: 8:-6.

V.

Il Meriga doverà ogn'Anno rendere nella pubblica Vicinia distinto, e formal conto del suo maneggio, e se anderà debitore sodisfar o cautar il debito in pena di Lit: 6:-4.

VI.

Li Membri del Consiglio invitati dalli Capi di Comun al Vicinio, non avendo legitima scusa, dovranno intervenire all'ora prefissa e suono di campana sotto la pena ordinaria di Lir: 1:-4 per volta, e gli Uomini di Bancha sotto pena del doppio; ed in affari dimportanza e di espessa comminativa anche di Lir: 3 e 20. Mancando poi il Vorgiare di far l'invitto al Vicinio conforme l'ordine del Meriga dovrà pagar la pena di Lir. 1 e 4 per Persona. Nella Vicinia pottrà cadauno de Convicini parlar una volta di sua opinione sopra la materia proposta senza interruzione, niun però dovrà far uso di parole improprie, e contumeliose, ne ritirarsi arbitrariamente prima del termine della Vicinia, sotto la pena di Lit. 1 e 4 per la prima volta, e per la seconda il doppio.

VII.

Tutti li convicini saranno obbligati a serbar un rigoroso secreto in pena di Lir. 6:-2, ed esclusione dal Vicinio, oltre il risarcimento del danno apportato agli'affari del Comun, quando dal Vicinio sarà ordinato il Silenzio, e chi mancasse dovrà pagar Sold: 12 per volta, e così pure sotto pena di Lir: 3:-2 se fusse grave danno, ed anche del'esclusione del Vicinio, secondo la qualità dell'affare; Doveranno avisare li Capi di Comun, ed occorendo il Consiglio d'ogni contrafazione, e contrabando, ed interesse del Comune, rimossa qualunque scusa di parentella, amicizia ed interesse privato.

VIII.

Acciò il privato interesse, e la colusione non prevalga al publico Bene, ed alla verità, ogni affare di rilevanza che verà formalmente proposto nel Vicinio, e ...

[…]

IX.

[…]

...mato ogni Convicino de' respetivi obblighi, e doveri; r[est]ando espressamente proibito sotto pena di perpetua esclusione dal Vicinio a cadaun convicino di levar carte, e fondamenti di ragione del Comun senza l'assenso del Consiglio.

X.

I premessi Capitoli tutti per la loro inviolabile ed uniforme essecuzione dovranno servatamente essere giurati da cadaun agregato in ogni tempo; e le pene tutte cominate contro i trasgressori dovranno irremissibilm.te ed immediate essere levate ed il soldo delle respetive condanne entrar in Cassa di Comun, cioè interamente quelle da lire quattro in sù, salva però la competente mercede da darsi alli Capi di Comun; e per mità quelle da lire una in sù sin a lire quattro inclusive, e l'altra mità di queste e le altre minori siano delli Capi di Comun per saldo d'ogni loro mercede; stabilita la condanna di Sol: 10 per animal grosso, e di Sol: 5 per li minuti cioè Capre, Peccore e Tersporali(?) che saranno ritrovati in danno, oltre la rifusione del danno a giusta stima da essere pagata al daneggiato. Inoltre mancando poi i particolari di far le Clausure in qualunque sito di daneggio saranno condannati di Sol: 10, così parimente delle porte di dete Clausure sarà condannato di Sol: 15, parimente saranno condannati chi lassierà le dette porte apperte, e esser colpevole del daneggio.

XI.

Inerendo all'antica consuetudine, chiunque degli aggregati stando fuori di Villa per propri affari non intervenirà al Consiglio essendo visato sarà la condanna di Lir: 1:-4 per la prima volta, e la seconda il doppio. Non potrà esser aggregato il figlio per il Padre in Consiglio sotto pena di Lir: 3:-2, così pure due fratelli, che convivessero insieme, e che fra loro non fusser seguite le formali divisioni, si presenterà un solo in Consiglio.

XII.

Si proibisce sotto pena di Lir: 24:16 alli Capi di Comun, che non sia fato alcun contratto di qualunque sorte a nome del Comune Nostro senza ordine del Consiglio.

XIII.

Quelli che mancheranno de particolari d'intervenire al lavoro nella Strada Reggia dopo avisati dal Meriga, saran condannato di Lir: 3:-2 ciascuna volta; così pure all'avoro nelle Strade di Comun saranno condannati di Lit: 2:-2 per cadauna volta. Che il Meriga, e Giurati non posssano absentare alcuna persona, ne in Strade come sopra ne di qualsisia sorte di lavoro di Comune in pena di Lir: 3:-2 per cadauno che da loro absentati saranno; come pure saranno obbligati i Giurati di dar obbedienza al Meriga, e d'invigilare sopra i Pioveghi che saranno al lavoro nelle Strade sopranominate, ed in altre opere di Comune quando gli toccheranno per turno in pena di Lir: 3:2 per cadauna volta.

XIIII.

Dichiarando tutto contrabando ogni taglio, o asporto albero della specie di pomaro, albeo, danna, Larise, e per li contrabandi delle dete specie verdi, e sani sia osservata la solita condanna di Lir: 8:- per pedale, oltre la perdita della Robba, se è in essere, ed in difetto da esser pagata a giusta Stima, e se per caso che qualche particolar avesse di ristaurar fabriche dovrà esser obbligato ogn'uno di dimandar licenza in Vicinio prima di tagliar qualunque pedale, e primo di far il taglio, il Comune stesso deve mandar sopraluogo acciò non venghino tagliati di più del bisogno, tagliando di più, sarà la pena secondo la qualità de' pedali. In'oltre, che nessun non si ardisse di tagliare alcun Arbero nella Millia (?) nelle parti di Sigiletto, in pena di Lir: 12:-8 per pedale oltre la perdita della robba, se è in essere, ed in diffetto da esser pagata a giusta Stima.

XV.

Le condanne levate che saranno, siano pagate subito, o levar il Pegno, e se non venirà dispegnato in termine di giorni 15, che siano venduto all'incanto. In'oltre, che li pegni dovranno essere custoditi dal Meriga.

Giorno di Mercordi 28 Agosto 1782 nel Luogo Solito del Vicinio.

Congregati modo et more solito formiter § li quali qui sottoscritti legittimi Rappresentanti di deto Onorondo Comune, fù posta parte di far decrettare delli Nobbili Signori Giudici di Tolmezzo li Capitoli di quest'Onorando Comune con ordine di questo Consiglio ultimamente regolati, ed approvati; Onde interposta a quelli l'autorità del Giudice sortiscono il suo effetto, e possa esser commandata la loro essecuzione, e venir anche corroborati dagli Eccelentissimi Magistrati e Consiglio della Serenissima Dominante.

La qual parte restò presa con tutti li Votti, ed incaricato il Sig.e Zuane qm Leonardo Brunasso a dover ottenere il deto Decretto. Così a Gloria di Dio.

Seguono li Nomi de' Rappresentanti Sottoscritti di proprio pugno:

  • Zuane q.m Leonardo Brunasso Meriga.
  • Leonardo q.m Zuane Gerino Giurato.
  • Leonardo q.m Gio: Batta di Val Vice Giurato.
  • Zuane q.m Mattia di Val Vice Giurato di Frassenetto.
  • Nicolò q.m Antonio Samassa.
  • Leonardo q.m Zuane di Val.
  • Gio: Batta q.m Zuane di Corona.
  • Gio Batta Pascolino.
  • Gio. Batta q.m Leonardo di Val.
  • Nicolò q.m Leonardo Pascolino.
  • Pietro Antonio di Val p. Michael Blarasino
  • Gio: Batta q.m Gio: Batta di Val.
  • Antonio Blarasino p. Gio: Batta Jacumin.
  • Pietro q.m Zuane Gerino.
  • Io Antonio Blarasin scrivo p. Gio: Batta Florida p. non saper scrivere.
  • Gio: Batta q.m Antonio di Val.
  • Gio: Giacomo Casabelatta.
  • Valentino Casabelatta.
  • Valentino q.m Zuane Gerino p. Gio: Batta q.m Thomaso di Sotto
  • Gio Batta q.m Odorico Casabelatta.
  • Giacomo q.m Pietro Gerino
  • Pietro Antonio q.m Giacomo Samassa.
  • Valentin Jacumin

Tolmezzo li 15 Genaro 1783 Coram

Comparso avanti questo Nob: Off:o il Sig.r Zuane q.m Leonardo Brunasso della Villa di Sigiletto esecutivam.te alla parte soprascritta pressasi in Comune li 28 Agosto p.op.to assogettò a rifflessi di questa Giustizia li Capitoli antescritti ed instò a nome del Comune di Sigiletto, e Frassanetto che per la inviolabile osservanza di quelli in ogni suo tempo si fosse apposto l'autorevol decreto di quella.

Quall'istanza letta assieme cogl'acenati Capitoli le Nob:i Sig.e loro li corrobrarono col loro positivo decretto concedento juxta petita & Sic &

L. 10-

Ferdinando Cap.no Camozzini Giudice
Francesco Driussi Giudice
Giuseppe Ant.o Camozzini Nod