Giambattista MARIONI

 

Un po’ più di luce

MEMORIA del Segretario del Consorzio Boschi Carnici sulla immobilizzazione e sulla mutua; sul servizio di Tesoreria e semplificazione della amministrazione

Scarica
Scarica questo file (Memoria del segretario del consorzio boschi carnici.pdf)MEMORIA del Segretario del Consorzio Boschi Carnici[Prem. Stabilimento Grafico Gio. Batta Ciani, Tolmezzo, 1910]258 Downloads
Un po' più di luce

 

Ai signori Delegati, Sindaci, Amministratori Comunali e Segretari dei Comuni costituenti il Consorzio Boschi Carnici

Nel 1865 Segretario Comunale in Toscana, dopo la Campagna del 1866 a Forni di Sotto; dopo Mentana e fino al 1872 Segretario in Tolmezzo, e dal 1875 Segretario del Consorzio, credo di essere abbastanza competente per discorrere in proposito.

Del resto sarò molto obbiettivo.

Diecinove Comuni concordarono negli anni immediatamente anteriori al 1873 di associarsi per ottenere dall’Erario la cessione dei Boschi Demaniali.

Interpellati i Consigli, questi aderirono in massima all’acquisto; ma vi soggiunsero, a seconda dei diversi umori, e specialmente per l’aspirazione di taluni interessati a vedersi fra breve aggregati al loro patrimonio in via esclusiva quei Boschi che stavano nel loro territorio, vi soggiunsero, ripeto, nelle delibere tali desideri e scopi.

Ma il Governo non volle aderire, è richiamò i Consigli ad una unica, formale deliberazione, senza modifiche, senza condizioni ; e cioè ad aderire all'acquisto in società puramente e semplicemente.

In seguito alle trattative sul prezzo, si venne alla stipulazione del contratto 31 Agosto 1874 con cui detti Comuni acquistarono per 455 mila i 39 Boschi situati in questa nostra regione, da soddisfarsi in 15 rate annuali coll’interesso del 5 p. %.

Nel Contratto veniva fatta l'inibizione di recidere piante nei boschi venduti fino alla totale estinzione del prezzo, e così proibita la facoltà di cedere ad altri i boschi.

In quanto però alla prima proibizione si dimostrò al Ministero che era grave danno per i Comuni il lasciare che l'ultra maturo deperisse; che poi si impegnava l’amministrazione consorziale di far versare dagli acquirenti direttamente nelle casse dello stato i prezzi delle piante vendute a scomputo scalare del prezzo d’acquisto. E il Ministero vi aderì autorizzando lo sfrutto dell’ultramaturo.

In tal modo e dopo il versamento della V.a rata i Comuni furono liberati dal contributo di tale prezzo e poco dopo anche dei contributi per le spese. Alle quali spese poi si provvide nei successivi anni con i retratti dei prezzi dei tagli regolari, e con le piccole vendite di schianti.

Ma alle prime generose utilizzazioni successero gli anni di magra; ed allora si dovette pensare al rimedio. Richiamare ai contributi i Comuni non era opportuno né indicato; tanto più che nei primi anni taluni di essi ritardavano parecchio ad adempiere il loro dovere, mettendo in grave dissesto l’andamento dell'amministrazione ed il servizio di tesoreria.

Cosi per alcuni anni si pensò a limitare i riparti degli utili in modo che nelle mani del Tesoriere almeno rimanesse una somma bastevole per il venturo esercizio e in tal modo provvedere alle spese d’amministrazione.

Ma anche tale metodo non sembrò tanto vantaggioso, nel senso che se per più anni si manteneva infecondo il Consorzio, era giocoforza ritornare ai contributi, o mantenendo per un anno a mani del Tesoriere senza frutto la somma che si doveva erogare soltanto nell’esercizio susseguente.

Fatta un po’ di esperienza, e alquanto profettizando, si rilevarono quali Esercizi futuri si presentavano deficienti di introiti; si stabilirono delle immobilizzazioni temporanee a mani del Tesoriere, convenendo con questi il pagamento dell’interesse nella ragione del 3.75 p. %.

Tali immobilizzazioni ascesero per qualche epoca fino a lire 13 mila; l’ultima, che risale a quattro anni da oggi, in lire 7584.- viene smobilizzata col presente esercizio per completare un riparto di utili fra i Comuni, e non avendone bisogno nell’esercizio futuro per gli introiti di piante già vendute nell’esercizio presente, le cui rate residue vanno invece a scadere nel detto esercizio futuro, salvo a tornare da capo negli anni di mancate vendite, e fino a quando non si sarà completato il capitale di lire 100 mila.

Ma non precorriamo i fatti. Fino dalla costituzione del Consorzio, e cioè appena stipulato il contratto, l’amministrazione provvisoria si diede cura di formulare lo Statuto, che venne sottoposto ai riflessi di ogni Consiglio Comunale; e su queste delibere l’Assemblea in seduta del 4 Maggio 1878 lo approvava in via definitiva.

L’Assemblea provvisoria preoccupata delle delibere di alcuni Comuni che, come dissi sopra, tendevano ad aggregare ai loro patrimoni la parte migliore del patrimonio, forse interpretando troppo alla lettera l’articolo 681 del Codice Civile che ammette la divisione della cosa comune, stabilì nell’ultimo inciso dell’art. I° di detto Statuto la divisione del patrimonio, appena si avesse pagato il prezzo d’acquisto.

E già con delibera dell’assemblea dell’ 11 Settembre 1883, mentre si nominava una Commissione, si affacciò la proposta di affidarle l’incarico di studiare la possibilità, il modo, i vantaggi e gli inconvenienti che presenterebbe una divisione per lotti, dei Boschi Consorziari.

Questa Commissione composta dei delegali Cav. Ignazio Renier, avv. G. Battista Bruseschi, Perito Parussatti, nella sua relazione 26 Febbrajo 1884 (allegata al verbale 24 Ottobre 1884) si faceva la domanda:

La divisione per Comuni o per gruppi di Comuni, sarebbe veramente preferibile al Consorzio?

La Commissione appoggiava l'affermativa soltanto sulla considerazione seguente:

Egli è certo che in generale la proprietà esclusiva è stimolo maggiore che la comunione, alla buona conservazione e miglioramento dei fondi....

e soggiungeva tosto. «

Però nel caso nostro è necessario riflettere che i Consorti non sono indivisi, ma Comuni — e perciò la divisione non produrebbe il vantaggio di affidare i beni divisi all’attività individuale.

Proseguendo nell'argomentazione contraria allo scioglimento la Commissione osservava:

D’altronde solo una parte dei Comuni Consorti potrebbe avere la sua quota di Boschi nel proprio territorio; a molti sarebbe necessità assegnarla assai lontano; per cui potrebbe anche darsi che pur riportando i primi un vantaggio dalla divisione, invece un danno ai secondi derivasse.

Si poteva dire ben altro sulla opportunità e sulla possibilità dello scioglimento della comunione; e nella sua relaziono 3 aprile 1884 pure allegata al suindicato verbale, il Presidente d’allora, il defunto avv. Beorchia Nigris, avvertiva:

Per avventura non abbiamo mai abbastanza comprese le difficoltà che si presentano alla esecuzione del vagheggiato portaggio, sotto molteplici riflessi considerati.

L’assemblea nella indicata adunanza, facendo riserve sullo scioglimento, nominava per intanto cinque periti per le stime.

La stessa Assemblea, eseguita tale operazione, nella sua adunanza del 26 Gennajo 1887, dopo aver adottato che l’eventuale scioglimento non succedesse che dopo il 1890, fu chiamata a deliberare sulle seguenti tre proposte per appello nominale:

  1. Ritenuto il patrimonio indivisibile, suddividersi i Boschi in lotti, comprendendo in questi eventualmente i Boschi minori o frazionando i maggiori - e ritenendo che chi vota in contrario, intenda di dividere in natura.
    Votarono in favore degli incanti: 1. Ignazio Renier (Villasantina), 2. Antonio De Giudici (Tolmezzo), 3. Osvaldo Barbacetto (Paluzza), 4. Gio. Battista Polo (Forni di Sotto), 5. Lodovico Sereni (Comeglians), 6. Giovanni Cozzi (Arta), 7. Moro Pietro (Ligosullo).
    Votarono contro e così per la divisione in natura: 1. Beorchia Nigris (Ampezzo), 2. Lupieri Antonio (Preone), 3. De Prato Giacomo (Ovaro), 4. Biliani Antonio (Verzegnis), 6. Foraboschi Pietro (Forni Avoltri), 6. Giuseppe Monai (Amaro), 7. Gussetti Daniele (Rigolato), 8. Da Pozzo Pietro (Ravascletto), 9. Somavilla Antonio (Treppo Gamico).

  2. Se la divisione dovesse succedere per assegno:
    Risposero sì 1. Berchia Nigris, 2. Antonio Lupieri, 3. G. Batta De Prato, 4. Pietro Foraboschi, 5. Daniele Gussetti, 6. Pietro Da Pozzo, 7. Antonio Somavilla, 8. Andrea Parussatti, 9. G. Battista Dott. Bruseschi.
    Risposero no: 1. I. Renier, 2. A. De Giudici, 3. Barbacetto, 4. Polo, 5. Biliani, 6. Sereni, 7. Monai, S. Cozzi, 9. Moro.

  3. Se potesse effettuarsi per estrazioni a sorte:
    Risposero sì: solo tre. 1. Billiani, 2. Screm, 3. Monai.

Tutte queste proposte vennero in tal modo respinte. — Ed era naturale. — Chi voleva l'estrazione a sorte non voleva l’assegno o dichiarare l’indivisibilità; chi voleva questa non voleva le altre due proposte; e la mente fina o pratica dell’Avv. Beorchia Nigris profettizzò fino da allora che lo scioglimento era qualche cosa di molto difficile, se non impossibile.

Tuttavia siccome in un modo o nell’altro si voleva dalla maggioranza lo scioglimento della Cumunione, nella adunanza del 22 Maggio 1890, fu proposta la conservazione che venne respinta con voti 13 contro 6 — si convenne pro bono pacis di votare la proposta dell’Avv. Renier, dichiarando il patrimonio non comodamente divisibile; dividersi per lotti e per aste, nello quali al primo esperimento potessero concorrere i soli Comuni Consorti, ed ai successivi esperimenti anche gli estranei. Ma questa delibera venne annullata col R. Decreto 12 Luglio 1894.

L’assillo dello scioglimento durò ancora parecchi anni, come durarono i diversi pensamenti dei Delegati e dei Consigli Comunali sui modi delle divisioni; sarebbe troppo lungo anche brevemente riepilogarne le fasi, finché si venne all’adunanza del 29 Ottobre 1905 in cui dopo lunga discussione si decise di passare all’ordine del giorno, e cioè di non occuparsi più dello scioglimento, con voti favorevoli 14, cinque contrari.

Ho voluto riepilogare i fasti della dibattuta questione dello scioglimento del Consorzio per dimostrare che in quelle epoche non si poteva certamente pensare alla immobilizzazione di un capitale per supplire cogli interessi alle spese annuali di amministrazione.

Diffatti avvenuta la divisione i singoli Comuni o gli aggiudicatari in caso di incanti, avrebbero provveduto del proprio al pagamento delle imposte, alla sorveglianza, ecc.

E allora attecchì l’idea della immobilizzazione da me condivisa coll'avv. Beorchia Nigris ancora nei primi anni della costituzione del Consorzio, e che non poteva concretarsi per le ragioni già dette; idea pur condivisa dal successivo Presidente Avv. Bruseschi.

La Giunta si fece sollecita a presentare all’Assemblea le proprie aspirazioni; e la stessa Assemblea nell’addottare il preventivo provvisorio del 1907 approvò con voti unanimi la seguente proposta:

L’assemblea delibera rinvestita della metà degli utili o cioè della metà delle vendite e altri prodotti patrimoniali a cominciare dal 1907 presso la Banca Carnica fino all’ammontare di lire 100.000, salvo a costituire una mutua fra i Comuni consorziati per i loro bisogni, con un’interesse che non superi il 4 p. % sulle somme che venissero ad essi Comuni affidate, ritenendo sempre che la mutua durerà subordinatamente alla esistenza del Consorzio.

A mio parere in tale partito due punti venivano decisi: 1° L’immobilizzazione del capitale e 2° la costituzione di una mutua.

Questa delibera venne approvata dalla Giunta Provinciale Amministrattiva con provvedimento 14 Maggio 1907 salvo di prendere

determinazioni in ordine alle deliberazioni con le quali l'assemblea stessa stabilirà le modalità di esecuzione della massima da essa adottata.

Nel 23 Marzo 1907 la Giunta Consorziale, per dare esecuzione alla indicata delibera dell'Assemblea, deliberò di investire la metà della II. e III. Rata del Resinoso Flobbia, anche per non lasciare infruttuosa la somma a mani del Tesoriere. E questa prima investita venne approvata alquanto in ritardo, con il provvedimento 26 Settembre 1908 della stessa G.P.A.

Restava quindi all’assemblea non altro che e stabilire le modalità del funzionamento della mutua e venne approvato il relativo Regolamento - Statuto in adunanza del 5 Ottobre 1908 con li voti favorevoli e tre astenuti.

Sulle opposizioni del Comune di Ovaro la Autorità tutoria con provvedimento 12 Dicembre 1908 chiamò il Consorzio a dare le sue repliche.

Il Municipio di Ovaro si fece sollecito di far stampare Ricorsi e contro - repliche e diramarli in abbondanza ai Comuni Consorziati, senza rimetterne copia all'amministrazione Consorziale che era la maggior interessata.

Dopo otto mesi l’autorità tutoria prese la deliberazione 28 Agosto 1909 N. 9523 con cui decise

di non avere provvedimenti da addottare sul regolamento per la costituzione di una mutua fra i Comuni del Consorzio dei Boschi Camici e di non approvare le deliberazioni anzidetto (18 Dicembre 1906 e 5 Ottobre 1908) nella parte relativa al deposito delle somme presso la Banca Carnica.

E prendeva tale deliberazione l'autorità tutoria sulla considerazione che per il contratto d'acquisto e per lo Statuto Consorziale si trattava al caso di determinazioni di privato diritto, e che esulavano dalla competenza dell'Autorità Amministrativa; ritornando così alle decisioni già prese dalla Deputazione Provinciale, allora competente, in data 9 Settembre 1878 N. 12171/2330 alla quale era stato sottoposto l’indicato statuto.

Si guardò bene la G. P. A. di discorrere più della immobilizzazione; quella immobilizzazione da lei pienamente sancita col suo provvedimento 14 Maggio 1907, nella quale essa fece soltanto la riserva di pronunziarsi sulle modalità di esecuzione. Dessa anzi, a mio parere, riafferma anche il secondo punto delle delibere dell’assemblea riflettenti la costituzione della mutua, e soltanto interpreta la riserva sulle modalità; inibendo — se lo potesse — il deposito presso la Banca Carnica; tanto è vero che nella motivazione osserva che non si

potrebbe in alcun modo derogare dalle norme vigenti seguite fino ad ora conforme alle disposizioni vigenti, ed accordare che il deposito avvenisse in Istituti differenti della Cassa di Depositi e Prestiti o da quella di Risparmio.

Il Comune di Ovaro però non è contento: e come poteva esserlo? Si crede ancora di tener viva la questione coll’invitare tutti i Comuni consorziati

a manifestare l’opinione che dovrà dirigere il proprio Delegato nella prossima assemblea del 27 Settembre 1909 in relazione alla costituzione di una mutua ecc. (Nota 13 Settembre 1909 N. 2027).

Il Comune di Ovaro non parla dell’immobilizzazione, e si limita cioè a parlare della mutua: però esso intendo di far ritornare l’intera questione di straforo, come è apparso già nell’adunanza 27 Settembre 1909, in cui uno dei suoi Delegati (forse munito di mandato imperativo) e seguendo una ipotesi del Presidente, sostenne dover essere libero ad ogni Comune di ripartire la propria quota di utili, e non investendo tali utili per gli scopi preavvisati, e cioè di supplire cogli interessi allo spese annuali di Amministrazione.

Non esattamente poi la Prefettura con la sua nota otto Settembre 1909 N. 19523 informava i Comuni sulla delibera della G. P. A.; giacché mentre questa non approva le più indicate delibere nella parte, e cioè nella sola parte che riflette l'investita presso la Banca Carnica, dichiarava poi la propria incompetenza tanto sulla immobilizzazione, che sulla mutua, e sottaceva le parole «nella parte».

E non è quindi a meravigliarsi se qualche Delegato inspirato dalle rispettive Amministrazioni Comunali, nell’ultima adunanza ritenesse ancora tutto potesse farsi o disfarsi; e conseguentemente fu opportuna la rimessa della trattazione ad altra adunanza.

Si possono fare però dei rilievi sopra alcune incoerenze tra le varie decisioni dell’autorità tutoria. Come ho accennato già, la Deputazione Provinciale col suo provvedimento nove Settembre 1878 dichiarò la propria disingerenza nella Consorziale Amministrazione.

La G. P. A. col suo provvedimento 14 Maggio 1907 invece tanto si dichiarò competente che approvò la immobilizzazione e la mutua; di più ancora, coi successivo provvedimento 26 Settembre 1908 N. 27587, approvò la prima investita di L. 4733.83 presso la ridetta Banca Carnica, all'esame, che ben s’intende, della anteriore sua determinazione, e questa anzi completando.

Dunque con siffatte disposizioni l’autorità tutoria si era dichiarata competentissima.

Ma essa autorità poi volle avere sott’occhio anche la delibera 9 Settembre 1878 della Deputazione Provinciale, e ne seguì l’impulso, dichiarandosi non competente, e pur decidendo diversamente dalle sue delibere anteriori; e cioè qualificando ora di privato interesse l’azienda Consorziale, mentre prima le ritenne sottoposte ai propri riflessi d'indole amministrativa.

La G. P. A. del resto ha giudicato bene coll’ultima decisione. Diffatti a non concludere, come concluse allora la Deputazione Provinciale, sarebbe incorsa direttamente contro i principi di costituzionalità che ci reggono; giacché si può chiedere, come sia giustificabile che i Comuni abbiano una sola autorità tutoria, ed il Consorzio ne debba aver due; e cioè le Amministrazioni Comunali prima e la G. P. A. dopo?

Un’altra incoerenza la si trova nell’avere dichiarato d’interesse privato la immobilizzazione e la mutua, ed invece da essa G. P. A. sindacabile e non approvabile in linea amministrativa il deposito presso la Banca Carnica.

Si dovrà invece dire che l'accessorio (molto accessorio, tale deposito) deve seguire il principale; e che cioè il fido alla stessa Banca non può essere soggetto alle indagini dell’Autorità Amministrativa.

E così adunque le delibere che stabiliscono l’investita, la mutua, il modo di reinvestita fra i Comuni che ne abbisognano, delibere prese in adunanze legali, o ad unanimità, o a grandissima maggioranza, sono divenute effettive, irrevocabili.

Sì, irrevocabili anche a stare al disposto dell’art. 31 dello Statuto consorziale, il quale ammette la modifica di esso statuto quando vi concorra il voto di almeno dieci Delegati; e se anche adunque le determinazioni relative potessero ritenersi diverse o contrarie o aggiuntive al disposto dell’art. 11 dello stesso Statuto.

Del resto i Comuni ed i Delegati (pochi a dir vero) che si manifestano opponenti, pare non vogliano comprendere la bontà di tali deliberazioni.

Ho dimostrato in qual modo si è supplito fino dai primi anni della costituzione del Consorzio ai contributi; e cioè coi prodotti delle vendite nelle annate prospererò con irregolarissime immobilizzazioni a mani del Tesoriere negli esercizi infruttuosi.

Tutte questo anomalie sono evitate alla completa immobilizzazione dello lire 100 mila e verranno via via attenuandosi durante gli anni in cui parzialmente il fondo verrà accumulandosi.

E ne abbiamo l’esempio lampante anche nell'attuale e nei più prossimi esercizi. Alla fine di Ottobre dell’anno 1909 erano immobilizzate lire 16.846,78; ed infine dell’agosto 1910 saranno immobilizzate in complesso lire 30.000, e così senza far calcolo del sallievo che si manifesta cogli interessi dai versamenti, e che è incominciato a sentirsi fino dal 1908, che si aumenta nel 1909 e nel 1910; nell’esercizio 1911, pur trascurando le prossime utilizzazioni, col tasso del 4 p. % concordato colla Banca Carnica, tale sollievo per le spese di amministrazione annuali ascenderà a lire 1200.— e cioè fino da allora ogni Comune avrà il vantaggio di non contribuire o con gli utili, e con contributi annuali a circa lire 60 — su lire 200 — circa di contributo per le dette spese. È manifesto poi il vantaggio che risentirebbero i Comuni consorziati nella mutua. L’interesse da corrispondere da costoro sarebbe sempre del 4 p. %. Nessuna formalità burocratica; alla semplice rassegna del verbale del Consiglio Comunale seguirebbe l’immediato prelievo delle somme; giacché le garanzie stanno nella quota dell’interessenza nel Consorzio.

Vantaggi questi, che se potesse stare, in dannata ipotesi, la inibizione dell’autorità tutoria, e che cioè si dovessero immobilizzare le somme in altri Istituti di credito, verrebbero necessariamente frustrati.

Senza riflettere che se si dovessero immobilizzare le somme presso gli altri Istituti indicati dalla G. P. A. non si percepirebbe che un' interesse del 3,50 p. % o meno; per cui sorgerebbe la necessità di aumentare la somma da capitalizzarsi, essendo divenute costanti le spese annuali di amministrazione in circa lire 4 mila, e così portare il capitale a lire 120 mila.

Il servizio di Tesoreria è regolato dall'art. 8 dello statuto. Ma vi si decampò ad opportunità e per economia.

Nei primi anni tale servizio venne affidato al defunto signor Paolo De Marchi con compenso graduale sugli incassi e successivamente (perché se ne venne rilevando il dispendio non indifferente) tale servizio venne assunto dal Cav. Gressani con stipendio fisso di lire 200.— Naturalmente il nuovo Tesoriere deve aver fatto calcolo delle entrate vistose di qualche anno, per aver campo di un maggior profitto tra i versamenti ed i riporti degli utili fra i Comuni Consorziati; e questo lo confessa egli stesso.

Ma essendosi in tal modo operato contro l'espressa disposizione di detto Statuto e non obbligando lo stesso Tesoriere a dare le cauzioni volute dalla legge, dall’autorità tutoria venne richiamata la Consorziale amministrazione ad attenersi a tali disposizioni sistemando tale servizio. Né cessò dalle raccomandazioni fino a che non le si fece comprendere che lo scioglimento del Consorzio era o poteva addivenire un fatto in seguito alla deliberazione 25 Luglio 1898 dell’Assemblea, con cui si limitò la concorrenza agli incanti per la divisione ai soli Comuni Consorziati, e che quindi stante la provvisorietà della sopravivenza del Consorzio, era inutile occuparsi dello stesso servizio.

Ho già osservato che con la ulteriore delibera 28 Ottobre 1905 l’Assemblea passava all’ordine del giorno sulla proposta di divisione; o così sullo scioglimento del Consorzio per il momento non si può parlare; ed io, fidandomi sulla mia esperienza, spero non se ne parli ormai più.

Per questo è adunque necessario ritornare sull’argomento; ora cioè non si può fare a meno di sistemare tale servizio, e già l’Assemblea con delibera 5 Ottobre 1908 incaricava la Giunta di studiare i mezzi di affidamento alla locale Banca Carnica, che lo esercita in altri Comuni e Consorzi della Carnia.

Ora è a chiedersi, quale migliore aspirazione di affidare contemporaneamente allo stesso Istituto tanto il fido del capitale quanto la Tesoreria?

Come Istituto di credito esso corrisponde l’interesse volta a volta che gli acquirenti versano i prezzi, passa questi interessi e le somme puramente necessarie e bilanciate al servizio di Tesoreria; giorno per giorno si possono conoscere le somme residuali, sulle quali sempre l’Istituto paga gli interessi; e giorno per giorno questi sopravanzi possono venire ripartiti fra i Comuni.

Così si viene alla conseguenza di non aver più bisogno di contributi dei Comuni, non di immobilizzazione saltuarie, irrazionali, dannose, a volte esuberanti, a volte insufficienti in causa delle fallaci previsioni di sfrutti (il Resinoso di Paularo informi, venduto dopo cinque anni dalle rilevazioni).

Ma ciò non basta. Vi sono altre promettenti previsioni, che si effettueranno, e alle quali io non vi assisterò per la già mia tarda età; ma che vi avranno piena conferma.

Ridotta l'amministrazione a più semplici ingranaggi, assicurato il sopperimento delle spese annuali, il servizio di Tesoreria viene limitato a quasi un puro rapporto di conto corrente.

Allora si presenterebbe come conseguenza necessaria una radicalissima trasformazione dello Statuto. Abolita l’Assemblea e la Giunta, si concreterebbero le relative mansioni in un comitato esecutivo. Membri nati i Sindaci dei Comuni di Ampezzo, Paluzza, Comeglians (o Rigolato), Prato e Tolmezzo, a cui sono affidati gli incarichi oggi demandati all’Assemblea ed alla Giunta; le aste si terranno dal Sindaco nel cui comprensorio sono situati i boschi.

I conti annuali ed i preventivi sarebbero addottati dal Comitato.

Ai Comuni si darebbero annualmente le relazioni dell'azienda, come si fa anche ora, ma con più ampi dettagli, e con i riepiloghi dei conti.

I segretari dei gruppi sarebbero sufficientemente compensati con i diritti di Segretaria per le aste; e in cotal modo si risparmierebbero le spese di adunanza dell’Assemblea e del Segretario Consorziale, aumentando di poco le indennità per le convocazioni più frequenti del Comitato ; e cioè verrebbero risparmiate circa lire 1000 di spese di Amministrazione.

E tutto questo potrebbe succedere in un breve decorso di anni, e se anche non fosse completata in tutto la immobilizzazione per sopperire alle spese annuali.

Sottopongo queste considerazioni specialmente ai Signori Delegati, ai Sindaci ed ai Consiglieri Comunali, ai colleghi Segretari affinché si persuadano che i miei voti, frutti di una lunga esperienza, trovino ascolto e conferma.

Tolmezzo, Luglio 1910.

Avv. GIAMBATTISTA MARIONI