Controversie tra Givigliana e Collina

Unitamente alla copia digitale del documento originale, pubblichiamo la trascrizione del ricorso presentato dal Comune di Forni Avoltri per la frazione di Collina contro il privato Consorzio di Givigliana per l'«annullamento della sentenza 16-19 agosto 1886 profferita in grado di appello dal Tribunale Civile di Tolmezzo» in punto di riconoscimento di servitù.
L'istanza venne elaborata dall'avvocato (e uomo politico) Giovanni Battista Billia; al di là delle argomentazioni squisitamente giuridiche in tema di servitù, che a un profano appaiono particolarmente ben formulate, contiene vari elementi descrittivi, riferimenti a fatti e persone, molto interessanti per la storia delle due comunità. Sulla scia dalla plurisecolare tradizione delle stampe ad lites, venne edita probabilmente nel mese successivo alla sentenza contestata, come lascia intendere il secondo documento che pubblichiamo, visibilmente legato al primo, stampato dalla Tipografia Paschini di Tolmezzo nel settembre 1886.
Quest'ultimo, infine, contiene la trascrizione di due atti notarili; il primo, del 9.6.1765, che sancisce l'accordo tra le Ville di Collina e Givigliana in merito ai confini comuni, avrebbe dovuto porre fine a controversie documentate fin dall'anno 1482, e il secondo comprova l'accertamento dei confini così definiti svolto l'8.6.1789. La trascrizione suscita, in alcuni punti (es. Veneta Autorità federale...), qualche dubbio e andrà verificata con l'originale manoscritto probabilmente conservato all'Archivio di Stato di Udine.
Per quanto attiene le controversie sui confini rinviamo alle Memorie di Givigliana di Pietro Cella trascritte in questo sito.
L'esito del ricorso fu favorevole a Collina. Così ricorda l'avvienimento Pieri Pinčan in Gjviano di uno vôlto, p. 30: «…dai 1886 ei son lâts a finîlo in tribunâl a Tumieč dulà che Gjviano al à vinto la caušo, ma da gušt di violo vinto ai an fàt un eruor che a ur è costât un grum cjâr; ei son lâts su Ğuof dulà ch'a ši jôc ju Culino a fâjur la sampognado. Chêi, invelegnâts ei an tornado a inviâ la caušo ch là a finîlo chešto vôlto ae Cort di Casazione di Firenze dulà ch'ei an vudo partido vinto. Chešto caušo e fo dato dal 1889.» (A.P.)

Ricorso per annullamento di sentenza in punto di riconoscimento di servitù

Ricorso per annullamento di sentenza in punto di riconoscimento di servitù
Corte di Cassazione di Firenze

RICORSO

in causa

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

contro

CONSORZIO DI GIVIGLIANA

in punto

riconoscimento di servitù.

Avanti l’Eccellentissima Corte di Cassazione

sedente in FIRENZE.

RICORSO

del Comune di Forni Avoltri per la frazione di Collina, in persona del suo Sindaco Romanin Michele, col patrocinatore avvocato Giov. Batt. Billia e con domicilio eletto in Firenze nello studio dell’avv. Augusto comm. Barazzuoli, Via de' Servi N. 2, parte ricorrente

contro

il privato Consorzio di Givigliana in persona de' suoi componenti Gortana Giovanni fu Pietro detto Pocon, Zanier Pietro fu Giovanni, Della Martina Giuseppe fu Pietro, Gortana Giacomo fu Maddalena, Faleschini Valentino di Valentino, Gortana Antonio fu Giacomo, Zanier Giov. Maria fu Matteo, Swander Pietro fu Leonardo, Gortana Luigi fu Pietro detto Pocon, Gortana Benvenuto fu Giacomo, Swander Giovanni fu Leonardo, Gortana Pietro fu Giovanni detto Pocut, Della Martina Giovanni fu Pietro, Agostinis Anna fu Giov. Batt. vedova di Qual, Della Martina Giacomo fu Pietro, Zanier Giovanni fu Giovanni, Pinzani Pietro di Nicolò, tutti domiciliali in Givigliana e con domicilio eletto in Tolmezzo presso l'avvocato Luigi Perissutti giù loro procuratore negli inferiori giudizi; parte intimata

per annullamento della sentenza 10-19 agosto 1886 profferita in grado di appello dal Tribunale Civile di Tolmezzo.

FATTO.

Giace la frazione di Collina in mezzo alle Alpi Cantiche. E la condizione dei luoghi è cosiffatta che i legnanti prodotti dai boschi di quel territorio non altrimenti possono estrarsi che appostandoli durante l’autunno nella località chiamata Zovo», donde alla vegnente primavera col favore della stagione si precipitano al basso attraverso la gola chiamata Martor della Caldaja fino a raggiungere il torrente Degano per la successiva fluitazione. Per la quale necessità topografica è derivato che da remotissima epoca, e fin da quando vennero da Collina primamente utilizzate le sue foreste, il legname ha tenuto quella unica via.

Il terreno Zovo ed in parte la gola della Caldaja sono di proprietà dell'antico privato consorzio di Givigliana. Da qui un rapporto che la ricorrente frazione sostenne essere un rapporto di servitù di transito con temporaneo deposito, costituita per utilità dei propri ed a peso dei fondi dell'intimato consorzio. Il titolo della servitù lo si faceva consistere nel conforme possesso esercitato per un tempo capace ad indurre la prescrizione. È superfluo ricordare che pel § 480 cod. civ. austriaco ogni sorta di servitù poteva acquistarsi mediante prescrizione, e l'art. 17 delle Disposizioni Transitorie 25 giugno 1871 tiene ferme anche le servitù discontinue e non apparenti acquistato coi possesso secondo la leggo anteriore.

Nell’anno 1879 la frazione di Collina vendette per appalto il taglio delle piante mature de' suoi boschi a certi Pellegrina e Faleschini, i quali si accinsero al trasporto per la solita via. Fu allora che Givigliana insorse per la prima volta in giudizio, qualificando come turbativi gli atti compiuti dai nominati Pellegrina e Faleschini, e chiedendo di essere mantenuta nel suo possesso. Intervenne in causa la frazione di Collina per sostenere la legittimità del querelato passaggio; ma pur troppo, trat­tandosi di servitù discontinua spoglia di un titolo scritto e non protetta dai rimedi possessorii, l’avversaria istanza in manutenzione fu accolta con sentenza l.o luglio 1881 pronunciata in grado di appello dal Tribunale Civile di Tolmezzo, riservata ogni competente azione in sede petitoria.

Ed in sede ordinaria appunto il Comune di Forni Avoltri, nell'interesse della frazione di Collina, si fece ad esercitare al confronto del consorzio di Givigliana l'azione confessoria della servitù mediante citazione 31 marzo 1883 introduttiva del presente giudizio.

La difesa oppose che il passaggio fu l'effetto di precarie concessioni di volta in volta accordate e verso pagamento in generi o in danaro fatto alla Chiesa di Givigliana per parte dei compratori e conduttori del legname, le quali corrisponsioni ad ogni modo vuolsi importassero un riconoscimento incompatibile col concetto di una servitù.

A vincere le quali obbiezioni l’attore propose, e si ammisero per sentenza dello prove: l.o prova per testimoni diretta a stabilire che da epoca immemorabile e nei modi avvertiti i legnami di Collina furono sempre deposti e trasportati per la località contestata, senza mai chiedere permesso a chi si sia, solo indennizzando i proprietari del danno casualmente ai medesimi derivato da quelle operazioni; 2.o prova per perito al fine di constatare che, all'infuori della suaccennata, non esiste altra via per la uscita del legname.

Il Pretore di Tolmezzo con sentenza 6 dicembre 1885, osservando — che dalle assunte prove rimaneva pienamente accertato come dal 1820 al 1871 ed oltre, ad ogni ricorrenza di taglio boschivo, il legname di Collina, sia ad opera diretta del Comune o sia ad opera dei compratori aventi causa da lui, era stato sempre trasportato per la via del Zovo e gola della Caldaia, dal perito dichiarata l'unica materialmente ed economicamente possibile, con che sarebbe dimostrata la decorrenza di un tempo sufficiente ad indurre la prescrizione; — che dalle prove stesse risultava indiscutibilmente stabilito come il passaggio fu esercitato sempre senza chiedere il permesso e senza opposizione da parte di chi che sia; — che se talvolta fu corrisposto alla Chiesa di Givigliana qualche cosa in generi o danaro, emerse però che quelle miti corrisponsioni, in misura non fissa, senza proporzione alcuna alla quantità del legname ed a trasporto compiuto, erano abbandonate alla discrezione degli utenti, non come corrispettivo di una concessione, ma a titolo di regalo o quale indennità pei danni recati, regalo ed indennità che nulla hanno di repugnante coll’indole di una servitù; — il Pretore, dicevasi, dichiarava la sussistenza della libellata servitù.

Ma il Tribunale Civile di Tolmezzo colla sentenza ora denunciata andò in opposto giudizio. Premise egli che la sentenza l.o luglio 1881 in sede possessoria non giova a risolvere la presente controversia in petitorio, colla quale il Comune di Forni pretende di aver acquistato la servitù in forza del passaggio esercitato da epoca immemorabile e per lo meno, a principiare dal 1820. Si riconobbe che le servitù prediali, anche discontinue, potevano secondo il codice austriaco acquistarsi mediante prescrizione, la quale si considerava legalmente verificata quando nel corso di treni'anni si avesse per tre volte almeno esercitato il relativo diritto. E il Tribunale, ricopiando infelicemente una nota del Basevi ad illustrazione del § 480 cod. civ. Austriaco, osservava che l'acquisto della servitù per prescrizione «si fonda nel fatto del possesso per il tempo prescritto dalla legge, equiparandolo piuttosto alla perdita fatta dal proprietario di parte del suo dominio che all'acquisto che se ne sia da altri conseguito, e sempreché il possesso medesimo non sia violento, clandestino, o precario».

A tali premesse noi soscriviamo, benché il Tribunale in altri punti della sua sentenza, violando il principio da lui posto e l'autorità dottrinale da cui lo desunse, non si sia accontentato degli estremi della prescrizione propriamente detta, ma abbia invocato i maggiori requisiti della usucapione.

Dopo ciò continua il Tribunale affermando essere dalla perizia dimostrato che la via del Zovo, pel trasporto del legname dalle foreste di Collina, é la sola che si presti.

Discende quindi ad esaminare le risultanze della prova testimoniale, ma il suo giudizio esprime in modo siffattamente confuso che per studio di esattezza vogliamo testualmente riprodurlo. «Le deposizioni Durigon, Cappellari, Gajer non possono avere influenza per assodare la servitù pretesa dall'attore, dappoiché, concesse anche per vere le circostanze di fatto alle quali essi accennano, e che le medesime, per impugnata ipotesi, racchiudessero in se stesse tutti gli estremi voluti per la usucapione costitutiva, mancherebbero dell'elemento indispensabile del diuturno tempo a ciò trascorso, non abbracciando esse che il periodo dal 1854 al 1879. Ad ogni modo, se per il deposto di detti testimoni si può ritenere che non fu mai chiesto il permesso per il deposito e successiva estraduzione del legname per la via del Zovo, devesi parimenti ritenere che prima o dopo la estraduzione, sopra richiesta del capo boschiere di Givigliana o di chi per il Consorzio, fu costantemente alla Chiesa di quella frazione, da essi, quando estraducevano legname, o dal negoziante che l'aveva acquistato, corrisposto qualche cosa o in denaro, o in cera, od in altri effetti, a titolo d'indennizzo pei danni arrecati, e senza che dei danni stessi ne venisse in prevenzione constatata l'importanza, lasciandosi la misura della corrisponsione alla generosità di chi l'estraduzione aveva effettuata.

Sostanzialmente negli stessi sensi si potrebbero compendiare le deposizioni degli altri testimoni» ( seguono i nomi di dieci persone che attestarono dei molteplici passaggi avvenuti fra il 1820 e il 1854). «Ed invero se essi depongono che per le estraduzioni e posteggio del legname non fu mai chiesto permesso a quei di Givigliana, hanno però dovuto ammettere che quasi sempre per detta causa alla Chiesa di Givigliana, a titolo d’indennizzo dì danni, e senza che venissero constatati, sopra richiesta, dai mercanti fu corrisposto in dono o danaro od effetti.

Si accenna in ispecie da tre testimoni a tre estraduzioni di legname per economia dalla frazione di Collina effettuate nel 1854, 1865, 1870.

Si accenna inoltre da taluno dei ridetti testimoni che nei contratti di vendita del loro legname quei di Collina hanno costantemente guarentito gli acquisitori da ogni molestia per la relativa condotta per il Zovo: e non essendosi da parte del Consorzio fatta mai domanda alcuna ad essi, ne viene che alla estraduzione non si è mai il Consorzio medesimo opposto, non solo, ma che si è quindi effettuata senza pagamento, per tale non potendosi considerare nei loro riguardi i regali o doni che per loro generosità i negozianti facevano alla Chiesa.

Le tre estraduziani per economia di sopra accennate sarebbero di una importanza decisiva, se fra di loro abbracclassero il periodo di tempo voluto per la usucapione: ma risultando per la sentenza 1.o luglio 1881 che per interpellazione del Consorzio fu sospeso l'esercizio del diritto preteso dall'attore, perdono di ogni valore giuridico; e l'intervento dell' attore stesso in quella causa contro di altri iniziata torna a tutto suo svantaggio.

Il possesso di una servitù prediale (termina la sentenza) acquistata per usucapione, perchè tale si possa dire in senso legale, non deve portare pel fondo dominante alcun peso, altrimenti è precaria, cioè di volta in volta che si esercita; e ciò costituisce altro degl'impedimenti ad acquistarla per usucapione; e la prestazione di un peso qualunque implica in chi lo sostiene la ricognizione del nessun diritto che ha alla pretesa servitù».

Ed è di questa Sentenza 16-19 agosto 1886, non per anco notificata, che si chiede all’ Ecc.ma Corte l'annullamento.

I. MEZZO.

«per violazione del § 474 cod. civ. austriaco e del corrispondente art. 531 cod. civ. italiano, in relazione all’art. 085 cod. stesso; nonché violazione dell’ art. 360 n. G cod. proc. civ.»

Se il Tribunale avesse apprezzato le risultanze dei documenti in causa versati e delle prove assunte nel senso di riconoscere stabilita la precarietà, del passaggio, contro l'insindacabile giudizio di lui noi non avremmo sicuramente mossa censura. Ma il pensiero dei secondi giudici appare arruffato e manchevole, sì che per venire alle conseguenze accolte bisognerebbe integrarlo con motivazioni che non sono punto espresse, mentre d’altro canto i motivi dedotti ed in altro modo integrati possono condurre ad un giudizio diverso.

Ed infatti si ammette dalla denunciata sentenza che le tre estraduzioni di legname per economia, vale a dire compiute direttamente dal Comune di Forni nel 1854, 1865, 1870, sarebbero di una importanza decisiva, se fra di loro abbracciassero il periodo di tempo voluto per la prescrizione. In altre parole nella ripetizione di que' passaggi si ravvisarono tutti gli estremi di una vera e propria servitù, all’infuori del tempo necessario per fondare mediante prescrizione il relativo diritto. E sta bene. Ma perché non si ebbe riguardo alcuno ai molteplici altri passaggi fra il 1820 e il 1854 risultanti dalle prove raccolte, e che avrebbero fornito esuberantemente il requisito indispensabile del tempo? La sentenza è su questo punto confusa ed equivoca. Ben non si comprende se que' anteriori passaggi si escludano perché esercitati dai compratori del legname aventi causa dal Comune; oppure se si escludano perché accompagnati da qualche corrisponsione alla Chiesa a titolo di regalo o d’indennità; od infine si ritenga distrutto il loro valore giuridico dalla lite possessoria del 1881. In ognuna di queste tre ipotesi la sentenza cadde in errore; e contro ognuno di que' errori saranno singolarmente rivolti i tre mezzi del nostro ricorso.

E discorrendo della prima ipotesi, Terrore è manifesto, perché la servitù di passaggio e posteggio è una servitù prediale, costituita per l'utilità di un fondo e a peso d’un altro fondo, reale insomma per eccellenza, essendo del tutto indifferente se nei contingibili casi, anziché dal proprietario del fondo dominante, sia stata esercitata dagli aventi causa da lui. Gli acquisitori del legname erano senza dubbio aventi causa dal Comune, il quale aveva interesse e necessità di trasportale i prodotti dei propri boschi, interesse e necessità che militavano egualmente sia che il trasporto si effettuasse in via economica e diretta dal Comune od in via indiretta per mezzo dei negozianti, trattandosi sempre del vantaggio del fondo dominante.

Nelle servitù prediali il fine delle medesime sta tutto nella utilità del fondo dominante, senza riguardo alla persona cui questo appartiene, od alla persona per il cui mezzo le servitù si esercitano. «La servitù reale, scrive il De Luca, si deve da un podere all'altro, in maniera che il fatto dell’uomo è soltanto esplicativo di questa ragione, la quale è dovuta alla roba; sicché il comodo e l'incomodo della servitù nella persona è puramente occasionale per causa del fondo dominante o serviente ».

L'escludere pertanto i passaggi compiuti ad opera di que' aventi causa dal Comune equivale a snaturare con distinzioni personali il rapporto reale di una servitù prediale, e si risolve in una violazione del § 474 cod. civ. austriaco e corrispondente art. 531 cod. civ. ital., in relazione pure all'art. 685 che riconosce la legittimità del possesso anche per mezzo di altri.

Ad ogni modo sulla computabilità o non computabilità dei passaggi esercitati a mezzo degli aventi causa avevano a lungo disputato le parti contendenti, ed era dovere del giudice di risolvere quella disputa che pur aveva tanta influenza sul merito della controversia. Non avendolo fatto, esso è incorso nell’altra violazione dell’art. 360 N. 6 cod. proc. civ., che gli abbiamo col presente mezzo rimproverata.

II. MEZZO.

«per violazione del § 483 cod. civ. austr. e corrispondente art. 641 cod. civ. ital.»

Pare che la sentenza impugnata abbia preferita la seconda ipotesi, di negare cioè efficacia ai molteplici passaggi esercitati fra il 1820 e il 1854 a mezzo dei compratori del legname perché i passaggi stessi sarebbero stati accompagnati da qualche corri­sponsione in generi o danaro a favore della Chiesa di Givigliana. È ben strano che per intendere una sentenza che dovrebbe por fine al litigio sia mestieri ricorrere ad un processo d’induzioni che sono fonti di litigio novello. Questa osservazione ribadisce la censura che le abbiamo mossa di manchevole ed equivoca motivazione.

Ritenuta pure tale versione, non si capisce che influenza possa esercitare la corrisponsione fatta a titolo di regalo o di indennità a beneficio di un corpo morale estraneo, di una Chiesa cioè non confondibile col Consorzio proprietario dei fondi ser­vienti. Ma si volesse anche identificare il privato Consorzio di Givigliana con la Chiesa del paese omonimo, non si potrebbe mai accettare la massima assoluta proclamata dalla sentenza, vale a dire che una servitù prediale non deve portare pel fondo dominante alcun peso, perché altrimenti sarebbe considerata come un precario. L'esercizio della servitù non esclude punto nell'utente l'obbligo di risarcire i danni che egli fosse eventualmente per recare: nessun privilegio lo esime dal sottostare alle obbligazioni tutte del diritto comune; argomento dedotto dagli art. 646, 647 cod. civ. La legge anzi al § 483 del cod. civ. austr. e corri­spondente art. 641 cod. civ. ital. pone di regola a carico dell’utente le spese per la conservazione e riparazione della cosa serviente.

Or quando la denunciata sentenza afferma che mai fu chiesto il permesso di passare; che le avvertite corrisponsioni si effettuavano o per titolo di regalo a discrezione degli utenti, o per titolo d’indennità; che le corrisponsioni stesse non erano costanti, perché alle volte nulla si è dato, e la misura altre volte era varia, senza proporzione all'entità del trasporto, ed abban­donata sempre alla generosità degli offerenti; quando si consideri che nel getto di una massa di legname era fatale succedessero certi guasti nel fondo serviente, e pel modo improvvido o negligente adoperato, si poteva recare danni maggiori che sarebbero stati in via normale evitabili, allora si comprende come quelle miti e discrezionali regalie nulla avessero d’incompatibile col concetto legale di una servitù, e come sia esorbitante trarne la conseguenza di un puro e semplice precario.

E poi se da un canto il proprietario del fondo serviente nulla di regola è tenuto di fare, ma ha soltanto l’obbligo di tollerare; e se dall’altro canto si è veduto che il proprietario del fondo dominante deve di regola sopportare le spese per la conservazione e riparazione della cosa serviente, che d’inconciliabile si ravvisa colle norme del diritto in un accordo di fatto, pel quale il proprietario del fondo serviente esoneri il proprietario del fondo dominante dalle anzidette spese di conservazione e riparazione, rinunci ai ripetibili danni, limitandosi a fare appello alla di lui generosità? Non havvi anzi in tutto questo la prova migliore della legittimità del nostro possesso, sciente e consenziente l'avversario? E come col possesso si acquista in genere il diritto alla servitù, così dal possesso si misura il modo e l'estensione speciali del suo esercizio, giusta la massima tantum praescriptum quantum possessum. Epperò se il possesso fu da Collino esercitato coll’onere di corrispondere qualche cosa alla Chiesa di Givigliana in luogo dei danni, poteva bene la servitù prescriversi coll’accennata speciale modalità o limitazione.

Comunque sia, la prestazione di un’indennità non è repugnante coll’idea della servitù, perché l’utente di essa ha per legge l’obbligo di riparare la cosa serviente, locché significa proprio emendare il danno recato. E la denunciata sentenza che ritenne il contrario ha violato le disposizioni di legge nel presente mezzo citate.

III. MEZZO.

«per violazione degli art. 445 e 360 N. 6 cod. proc. civ.»

Ma pare che nemmeno questo sia stato il criterio direttivo del Tribunale, imperocché lo vediamo in tono più reciso appi­gliarsi al terzo ordine di idee. La sentenza denunciata senza ambagi proclama che, non solo gli anteriori passaggi, ma anche le tre estraduzioni per economia da essa riconosciute di decisiva importanza, hanno perduto ogni valore giuridico pei- effetto della interpellazione (citazione) del Consorzio che iniziò contro altri il giudizio possessorio, e per effetto dell'intervento del Comune nella causa relativa.

Finora si era sempre ritenuto che il giudizio possessorio, favorevole o contrario che fosse risultato, non impediva poi al soccombente l'esercizio dell’azione petitoria. Ed in particolare, una sentenza che avesse dichiarato turbativo un passaggio, non vietava al convenuto di riprodursi nella sede ordinaria per far riconoscere il suo diritto alla servitù di passaggio. Ma il Tribunale di Tolmezzo repudiò questo canone elementare; per lui il giudizio possessorio distrugge ogni valore giuridico degli atti precedenti che possono fondare il diritto petitorio; e questo effetto annullativo si assegna al giudizio possessorio intentato contro altri; e non solo alla sentenza che definì, ma anche alla citazione che iniziò la causa possessoria. Chi a tutela dei propri diritti interviene nella lite in possessorio, per questo solo fatto si preclude la via a spiegare più tardi una domanda in petitorio.

Non ci fermiamo su questo errore, che contro il divieto della legge (art. 445, cod. proc. civ.) cumula e confonde il pos­sessorio col petitorio.

Ma il Tribunale, così pronunciando, è incorso in un altro vizio, perché nel chiudere la sua sentenza è venuto a contraddire la premessa posta più in alto, là dove aveva dichiarato che la sentenza 1 luglio 1881 sul giudizio possessorio non giovava a risolvere la presente controversia petitoria. Motivazione contradditoria equivale logicamente a motivazione omessa, imperocché, i motivi contradditori elidendosi a vicenda, si ha per ultimo risultato la mancanza di motivazione. Per tal modo si è giustificata anche la violazione dell'art. 360 N. 6 cod. proc. civ. con questo mezzo rimproverata.

Per ciò tutto la parte ricorrente

conclude chiedendo

Piaccia alla Suprema Corte annullare la sentenza del Tribunale Civile di Tolmezzo funzionante in grado di appello deliberata nel 16, pubblicata nel 19 agosto 1886, non notificata, ordinando la restituzione del deposito, rinviando la causa ad altro Tribunale per novello giudizio, e condannando la parte intimata nelle spese.

Avv. G. B. BILLIA

1765 - Transazione fra Giviliana e Collina in merito ai confini

Transazione fra Giviliana e Collina in merito ai confini

TRANSAZIONE

tra

GIVIGLIANA E COLINA

dei confini


Spiritus sancti gratia illuminet sensus, et corda nostra.

Anno 1765 Ind. XIII L 9 Giugno nelle respetive Vicinie degl'Ond. Comuni di Giviana, e Colina, p.enti li’sottoscritti Testimoniza.

Comecche da tanti anni è corso un lungo litiggio con gravi spese frà al’Ond. Comuni di Colina da un canto, e di Giviana dall'altro appare in Atti del sig. Giuseppe Antonio Comuzzini Nod. sopra il Confine divisorio dai medesimi preteso da una parte al bra­mato vantagio, è dall'altra parimente al desiderio suo, come appare in diffuso Processo corso con di­versi Atti, scritture, e fondamenti prodotti dalle Parti littiganti da esse leto, e rifflettilo, e particolarmente l'Arbitrarial 1482, 25 Agosto, del memoriale di Gal­lazzo Gallazzi 1603, dei rispetivi Catastici d’Ercole Peretli 1707-, 8, e 9 9ber - registratti in Processo, nelle quali è nato il dubio, che per continuare detta causa ridotta in appellazione nell'Ecc.ma superiorità d'Vdine fin li 16 7ber 1741 da parte di Giviana agravato della sentenza interlocutoria 25 Agosto di detto anno sarebbero nel caso di maggiormente in­contrarsi in spese tali, che alle parti stesse sarebbe­ro d'un grande impegno, e nocumento; e perche con la continuazione di questa causa tanto in detta Ecc.ma Curia di Vdine, quanto anco negli Ecc.mi Supremi competenti Tribunalli, li detti Comuni contendenti non puono assicurarsi di quanto Suceder potesse colle sentenze, che venissero prononciate ò al favor overo al taglio delle loro rispettive istanze; così a motivo di tale loro dubio, ed a mottivo di passare da qui in poi con quella pace, amore, e carità da buoni Cristiani, e da fedelli prossimi, ed amici desiderata qui p.enti in publica Vicinia gl'Vomini componenti il Comune di Giviana da una, e dall'altra il Meriga, e Giurato di Colina, che sarano registrati in calze, i quali intervengano per detto Comune di reciproco consenso unanimi, e concordi instorono, che a perpetua memoria, pace, e quiete, e col taglio di tutte le passate pretese che da un verso, e l’altro si vedono in Processo estese, sia in questi pubblici Atti stipulato il presente instrumento di Transazione, mediante l’interposizione di amicabili Compositori, con l’obligo delle parti della pontual osservanza, e piena essecuzione in perpetuo delli soggionti capi.

Primo

Resta, come restò fermata la Linea divisoria per la sommità ò sia vulàz Gotta, quale principia nella Montisella nominata Forchetta, e s’intende continuata per la medesima Gotta sino al Ponte coperto; cosicché la pendenza situata verso Colina, sia, e s’intenda Ben comunale, Boschivo, Pascolivo, e segativo, di raggione sotto il Territorio di Colina, e l’altra pendenza parimente verso Givigliana s'intenda Ben comunale, Boschivo, Pascolivo, e segativo di raggione del Comune di Giviana; e però resta stabilito, che il Comune di Giviana non possa inoltrarsi fuori dell’accennata linea divisoria à pascolar cogli Animali di verun genere, ne tammeno a praticar verun taglio di qualsisia genere di legname ne di far fieni e l’istessa dechiarazione s’intende ripetita rispetto al Comune di Colina, che parimente non possi inoltrarsi come sopra fuori della Linea, cioè nella pendenza verso Giviana, dichiarando, che previo il sopra luoco praticato nel giorno primo corrente col mezzo del sig. Leonardo Romanino Procuratore di detta Giviana coll’intervento del Mariga Pietro Gortana, Odorico Gortana Giurato, necnon di D. Antonio q.m Zuanne Gortana, di D.no Giacomo Gortana, e di Daniel Gortana destinati da un canto dal rifferito loro Comune, e dall'altro col mezzo del sig. Gio: Batta Florida elletto per loro Assistente unitamente ad Leonardo figlio di Zuanne Tamussino Mariga, Tomaso figlio di Giacomo Toch Giurato, e Gio: Batta figlio di Tomaso di sopra, necnon Giuseppe Tamussino, Giacomo q.m Zuanne Toch Zuanne q.m Niccolò di Tamer, e Gion Giorgio Tamussino Vomini destinati dal detto Comune di Colina,

  • e stata in confine ritrovata, e fissata da nuovo una Croce scolpita in pietra in essa Forchetta,
  • indi continuando per la medesima Gotta sino alla Corona dettasi Val di Croce, fù in pietra fissata, e rinovata altra Croce;
  • più prosseguendo per la stessa Gotta sino alla sommità delli Prati denominati storti fu da nuovo in pietra fissata altra Croce;
  • discendendo sempre per la detta Gotta per piciola distanza fù rinovata, e fissata altra Croce in cima delli prati delli Danieli;
  • item in poca distanza fù per la stessa Gotta rinovata altra Croce in pietra nella sommità delli Prati detti Gof,
  • parimente obliquando per la stessa Gotta rendente in cima d.ti Prati del med.mo Gof, fù rinovata in pietra altra Croce;
  • in poca distanza pure a retta Linea per detta Gotta fù trovata, ed in pietra rinovata altra Croce in luoco dettosi in Colletta prant;
  • istessamente poco lontano fù trovata, ed in pietra, rinovata altra Croce in cima dettosi in Collenata Grant a dritta Linea per la Gotta;
  • obliquando ancora per la stessa Gotta fù da nuovo scolpita una Croce in picolo sasso in luoco dettosi in cima li Prati dettosi Cugurus, e detti in Pich di Tierza,
  • ed in distanza di pas.a 10 in circa fù trovata, e rinovata altra Croce
  • medesimamente sotto il prefatto confine fù scolpita altra nuova Croce; per l’indentite Gotta in Luoco dettosi a mettà di Pich di Tierzia;
  • più continuando da piè del piano del Zovo da mezzo dì fù di nuovo scolpita altra Croce;
  • item prosseguendo per la med.ma Gotta in luoco dettosi in cima Nava Bargon da mezzo giorno verso Giviana da nuovo fù scolpita in pietra altra Croce;
  • indi continuando per la Gotta stessa sino al piano dettosi Chiasarijl borean fù in sasso rinovata una Croce;
  • più sotto detto piano di Chiasarijl Borean fù da nuovo scolpita una Croce continuando per detta Gotta una Croce;
  • indi prosseguendo per la Gotta sino à piè del Piano di Piertia fù scolpita in pietra una nuova Croce;
  • finalmente discendendo per la detta Gotta sino al piano del Zovo fù ussata, è scolpita in pietra una Croce;
  • ed indi pure per la Gotta sino al Ponte coperto, che servirà p. estremo confine.

2.do

Restò stabilito, che il Comune di Giviana abbia ora per sempre la facoltà di condur a bere li loro Animali al Fonte denominato Pecet, overo sotto Zovo luoco esistente sotto il Territorio di Colina come si è detto nel primo capo della p.sente scrittura à contemplazione di che il Comune di Giviana promete di sborsare per una volta tamtum alla Ved.a Chiesa di St. Michiele L. 20:— entro l’imminente Luglio è ciò con meno danno sia possibile.

3.o

Che l’importar dei legnami tagliati esistente in deposito a mani di terze p.one nel Territorio di Giviana stabilito nel primo capo della p.sente sia è s’intenda proprio del med.mo Comune, e lo stesso s’intenda ripetito a favor di Colina riguardo all’importare del Legname tagliato nella pendenza di Colina come sopra, depositato pure a mani come sopra.

4.to

Resta stabilito, che per toglier in avenire ogni motivo d’ulteriori confusioni sopra li confini accennati nel primo capo della p.sente Transazione, d’ebbano concordamente li predetti respettivi Comuni di Decenio in Decenio far la revisione dei confini medesimi.

5. to

Che ad oggetto la presente Transazione abbia in ogni tempo a riportar una piena validità, essecuzione, ed osservanza, sia impegno delle Parti di portar l'istanza al Competente Magistrato per implorar a spese comuni l'approvazione, è Venerato Decretto da interporsi alla presente scrittura al quall'oggetto impartiscano le parti med.me ampla facoltà al sig. Candido Vidale, che possa comparir a tall'oggetto avanti l’accennato Ecc.mo Magistrato per l'effetto medesimo.
Tanto restò conchiuso, stabilito, accordato, e concrettato, rinonziando le Parti medesime ad ogni eccettione di ragione, e di fatto, che alla presente facessé effetto contrario, annullando tutti gli Atti frà le medesime Parti seguiti Giudicialmente, tanto quanto mai seguiti fussero, e promettano d’aver la presente per sempre ferma, rata, e grata, nè mai alla stessa eccettionare sotto reciproca obligazione in formaz. e così a Gloria di Dio, ed a quiete delle Parti.
Ad oggetto di che resta levata la facoltà delli rispettivi loro Procuratori che de cetero non possino esercitar alcun Atto Giudiciale, nè estragiudiciale stante la p.sente se ritrova.

Seguino i Voti del laudo prestatto da canto di Giviana, colla condizione, chè resti laudato anco dal- l’altro canto di Colina.

  • Il sig. Leonardo Romanino Prucuratore di detto Comune di Giviana.
  • Pietro q.m Pietro Gortana vice Mariga.
  • Odorico q m Zuanne Gortana vice Giurato, eredi q.m Leonardo Gortana.
  • Daniel q.m Pietro Gortana.
  • Antonio q.m Zuanne Gortana.
  • Giacomo q.m Gio: Batta Gortana.
  • Gio: Batta q.m Zuanne Gortana tutti Vomini componenti detto Comune.

Presenti alla publicazione, ed laudo li D. D. Antonio Lepio di Luvinzis, e Domenico Zurino d’Osopo Testimonij degni di fede.

Detto giorno nella solita publica Vicinia di Colina, previo l’invito de more praticato dal Mariga furono radunati li soggionti Vomini componenti il Comune stesso, li quali doppo a chiara intelligenza publicata la p.sente Transazione, e doppo dei med.mi ben intesa fu in tutti i Capi lodata, ed approvata, cioè da

  • Leonardo figlio di Zuanne Tamussin Mariga attuale.
  • Tomaso figlio di Giacomo Toch Giurato attuale.
  • Pietro figlio del q.m Zuanne di Corona Giurato attuale.
  • Antonio figlio di Osualdo di Sopra.
  • Marco figlio di Pietro Toch. Sig. Leonardo figlio del q.m Antonio di Tamer.
  • Antonio figlio di Leonardo di Sopra.
  • Valentino figlio del q.m Martin di Sopra
  • Gio: Batta figlio di Tomaso di Sopra.
  • Giuseppe figlio del q.m Giacomo di Sopra.
  • Bortolo Longo Zuanne figlio del qm Niccolò di Tamer.
  • Odorico figlio del q m Zuanne Toch;
  • Giacomo figlio del q.m Odorico Toch,
  • Mattia figlio del q.m Mattia Toch,
  • Antonio figlio del q.m Tomaso Toch,
  • Giacomo q.m Zuanne Toch,
  • Niccolò q.m Antonio Caneva,
  • Giorgio q.m Niccolò Caneva;
  • Giorgio q m Zuanne Tamussin,
  • Giuseppe figlio di Tomaso Tamussin,
  • Tomaso figlio di Zuanne Tamussin,
  • Antonio figlio del q.m Gio: Batta Tamussin,
  • Leonardo q.m Gio: Batta Tamussin,
  • Tomaso q.m Tomaso Barbolan,
  • Biasio q.m Zuanne Barbolan,
  • Zuanne figlio di Pietro Caneva,
  • Pietro Toch q.m Marco.

Presenti alla publicazione, e laudo li D. D.ni Antonio figlio del q.m Valentino Merluz di Artegna, e Giacomo di Zuanne di Colle di Pievia Canal di St. Canziano Testimoni degni di fede.

NICCOLÒ VIDALE pub. nod.
di Veneta Autorità federale

1789 - Revisione dei Confini tra Givigliana e Collina

Anno: 1789: Li 8 Giugno Collina.

Non essendo statta fatta la revisione dei Confini, accennata nell’antecedente Scrittura dell’anno 1765 9 Giugno; Perciò essendo in quest'oggi statti noi sottoscritti Mariga, è Giurato di quest’ Ond: Comune di Collina, colla scorta della pluralità degli Uomini del Comune medesimo, sicché avendo trovano d’uno in’uno li Confini stessi, con le di loro Croci, come pure nella Montagna Chiompiùt, cossi di nuovo lì lodiamo, e confermiamo in tutto, e per tutto, e ciò senza la minima differenza, ed in fede di ciò si soscriviamo.

IO GION GIOSEPE SOTTO CORONA
Vice meriga Aferma Come Sopra.

IO LEONARDO Q.M ZUANE TAMOSIN
Vize Giurato a fermo Como Sopra.

Io Michiele Nodaro Dè Tamer delle sudette Parti pregato in fede.