SOCIETÀ OPERAJA DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE - RIGOLATO 1903

In Friuli le prime società operaie di mutuo soccorso e istruzione (in breve SOMSI) sono quelle costituite a Udine e a Pordenone nel 1866, l’anno dell’annessione al Regno d'Italia. In Carnia arrivano più tardi ed "esplodono" nell'ultimo «decennio del secolo, allorché il seme associativo delle latterie sociali, l’esperienza migratoria, l'ingresso di nuovi orientamenti politici, rompono l’ancestrale individualismo e l'isolamento culturale» (così G. Renzulli in Economia e società in Carnia fra ’800 e ’900, al quale ci si rifarà anche in seguito): 1881 Tolmezzo, 1892 Prato Carnico, 1894 Sutrio, 1896 Cavazzo, 1897 Rigolato...
Per quanto riguarda l'Alto Gorto, tuttavia, c'è da segnalare che a Collina «nell'ambito della latteria sorse, dopo un anno di vita della stessa, una società di mutuo soccorso fra allevatori e possessori di bovini, regolata da apposito statuto, che aveva come ragione sociale quella di aiutare i soci i cui bovini perissero per malattia o per altra causa. E la latteria non si limitava alla trasformazione del latte, ma svolgeva un'azione caritativa a favore dei soci». Le SOMSI sorgono «sotto l'egida borghese: commercianti, intellettuali, appartenenti alle professioni liberali, in maggioranza uomini di legge, ingegneri o medici, ufficiali in congedo, ed anche in qualche raro caso, sacerdoti, ne sono i promotori». Si prefiggono «di concedere un minimo di assistenza ai soci in caso di malattia, mediante la corresponsione di sussidi giornalieri che possono andare, salvo qualche particolare caso, dai 60 giorni della società di Prato Carnico ed Ampezzo, ai 110 previsti dalla società dell'Alto Bùt, che concede sussidi anche agli emigranti all'estero temporaneamente», elargiscono anche «contributi alle famiglie dei soci scomparsi, per il sostentamento delle spese funerarie, altre sussidi alle puerpere». Di fatto si configurano «come piccole aziende capitalistiche preoccupate molte volte di più dell'accumulo e del consolidamento dei fondi sociali che del livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni erogate». Tuttavia «la diffusione delle società operaie ebbe notevole importanza non solo per quanto riuscirono a fare per ovviare alla mancanza di legislazione sociale e specialmente alla mancanza di assicurazione sul lavoro: esse rappresentano il primo atto associativo fra operai in quanto tali; atto che consentì loro di riunirsi e discutere, in un ambito di legalità, dei loro problemi, maturando una nuova esperienza o confrontandola con quella che avevano acquisito nelle regioni di emigrazione».
Nel 1875 una statistica del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nella provincia di Udine rileva solo sette società, sei costituite nel periodo 1866-70 e una nel 1871-73. Un'analoga statistica del 1878 ne elenca 16, nessuna delle quali in Carnia; nel 1885 il loro numero sale a 39.
Nel 1886 viene promulgata una legge che le disciplina e fissa «gli scopi che le società operaie di mutuo soccorso si possono proporre per ottenere in base ad essa la personalità giuridica e che sono i seguenti: a) assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia; b) venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti. Inoltre, quando nell'annuo .bilancio siano indicati la spesa e il modo di farvi fronte, possono le società cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare in genere altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica: prevedendo anche la possibilità del loro riconoscimento giuridico» (fonte: Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio).
Una statistica "ufficiale" del 1895 rileva 51 SOMSI nella provincia di Udine, delle quali tre in Carnia: Tolmezzo (fondata nel 1881), Sutrio (1891) e Prato Carnico (1892). La rilevazione del 1904 distingue tra Società riconosciute, dodici in tutto di cui 5 carniche (una ad Ampezzo, Forni di Sotto, Socchieve e due a Tolmezzo), e non riconosciute, settantasette, delle quali solo tre carniche (Amaro, Prato Carnico, Sutrio).
In nessuna di queste statistiche compare Rigolato. Tuttavia una nota illustrativa delle stesse chiarisce che le SOMSI «per la maggior parte sfuggono a qualsiasi ingerenza governativa; se si escludono le Società giuridicamente riconosciute, relativamente poche, le quali sono obbligate, per disposizione legislativa, a dare al Ministero le notizie statistiche ad esse richieste, il Ministero non ha alcuna ingerenza sulle altre. E notisi che già per le Società riconosciute è cosa non agevole raccogliere notizie. Se si pensa poi alla diffidenza verso tutto ciò che proviene dal Governo ed al timore che ogni inchiesta statistica tenda a scopi fiscali, si comprenderà facilmente quanto sia arduo il compito di raccogliere in breve tempo notizie anche limitale dalle Società di mutuo soccorso».
Sia come sia l’esistenza della Società operaia di mutuo soccorso e istruzione di Rigolato è certa, come provato anche dallo Statuto approvato nel 1903 che si presenta. Le norme transitorie inserite nello Statuto, i nomi dei firmatari, nonché il numero dei voti con cui fu approvato forniscono alcune tracce concrete su cui lavorare; un posso avanti decisivo per la storia della Società potrebbe venire dal reperimento dell'archivio, che probabilmente ancora "giace" depositato in qualche scaffale. (A.P.)

 

 

Statuto della della Società Operaja di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Rigolato (1903) Statuto della della Società Operaja di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Rigolato (1903)

Statuto della della Società Operaja di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Rigolato, 1903 - (Archivio privato)

STATUTO DELLA SOCIETÀ OPERAJA DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE
DI RIGOLATO
Approvato dall'assemblea generale il 22 Febbraio 1903


TITOLO I. — Capo I.

Art. 1. È istituita in RIGOLATO una Società di Mutuo Soccorso fra gli operai, che ha per base l'unione e la fratellanza; per scopo il loro miglioramento intelettuale e morale e il loro vicendevole soccorso:
a) in caso di malattia e convalescenza;
b) in casi straordinari;
c) nella cronicità od impotenza al lavoro.

TITOLO II. — Capo I.
Dei soci

Art. 2. Questa società Operaja si compone di tre classi di soci, cioè: effettivi, onorari e contribuenti.
Sono soci effettivi gli operai, artisti, esercenti commercio ed in generale tutte quelle persone che vivono lavorando qualora abbiano oltrepassato il 15° e non il 55° anno d'età all'atto dell'inscrizione, e siano di sana costituzione.
Sono soci onorari tutti coloro che renderanno utili a questa società ed al paese, da nominarsi dall'Assemblea generale.
Sono soci contribuenti quelli che pagano come i soci effettivi senza percepire sussidio.

Art. 3. I soci effettivi si dividono in quattro categorie per riguardo alla loro ammissione e cioè:
Alla prima appartengono quelli dai 15 (quindici) anni compiti ai 21 (ventuno) non compiti;
Alla seconda quelli dai 21 (ventuno) compiti ai 35 (trentacinque) non compiti;
Alla terza quelli dai 35 (trentacinque) compiti ai 45 (quarantacinque) non compiti;
Alla quarta quelli dai 45 (quarantacinque) compiti ai 55 (cinquantacinque) non compiti.

Art. 4. Si ammettono nella Società anche le persone dei Comuni limitrofi purché muniti dei requisiti prescritti. Avranno gli stessi diritti ed obblighi dei soci dimoranti nel luogo di residenza della Società ed in caso di malattia di uno di essi, dovrà questo procurarsi il Certificato del proprio medico condotto locale c farlo autenticare nei debiti modi.

Capo II
Ammissione dei soci

Art. 5. Potrà essere socio chiunque farà constare al Consiglio di Amministrazione di avere gli opportuni requisiti con domanda verbale o scritta data al Segretario della Società.

Art. 6. I requisiti richiesti per essere ammessi soci effettivi sono:
a) non avere l'età minore di 15 anni né maggiore di 55;
b) godere notoriamente dei diritti civili; essere di costumi irreprensibili e non avere avute condanne criminali e correzionali per atti infamanti, per furti, truffe, frode ecc.
Non è necessaria la presentazione delle fedine politiche e criminali per la prova del godimento dei diritti civili: sarà però sempre in facoltà del Consiglio di Amministrazione di chiederle nei casi dubbi o valersi di un certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del luogo di residenza.
c) essere di sana costituzione fisica e perfettamente atto al lavoro da comprovarsi con regolare certificato medico.

Art. 7. Le persone che mancassero dei requisiti prescritti dalla lettera b dell'articolo precedente, potranno venire ammesse nella Società purché non siano recidive, ed abbiano mantenuto una condotta incensurabile per 5 (cinque) anni almeno dopo scontata la pena criminale e per 2 (due) anni almeno dopo scontata la pena correzionale. Di tale buona condotta ne riconoscerà in questo caso l'Assemblea generale dei soci.

Art. 8. Coloro che intendessero essere ammessi nella Società, se la loro domanda sarà presentata entro il primo semestre dell'anno, la loro iscrizione comincierà del 1 Gennaio; se invece sarà presentata nel secondo semestre la loro iscrizione incomincierà il l Luglio.

Art. 9. I soci contribuenti purché muniti dei requisiti di cui alle lettere b-c dell'art. 6 si accettano anche quando oltrepassino l'età prescritta negli articoli antecedenti.

Capo III.
Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Per tassa d'ingresso nella Società si pagano dai soci effettivi:
di Prima Categoria L. -. —
di Seconda » » 2.—
di Terza » » 3.—
di Quarta » » 6.—

Art. 11. Per contributo annuale si pagano indistintamente Lire 5 (cinque) sì dai soci effettivi che dai contribuenti scadibile al 1 Novembre d'ogni anno.

Art. 12. I soci appartenenti alla prima Categoria siccome esonerati dalla tassa d'ingresso pagheranno all'ammissione almeno metà del contributo annuale.

Art. 13. Ogni socio effettivo che per due anni dopo l'ammissione abbia adempito ai propri obblighi, in caso di malattia per la quale sia inabile al lavoro per più di tre giorni ha diritto ad un soccorso quotidiano di Lire 0.50 comprendendovi anche i primi tre giorni. Questo sussidio sarà accordato per il periodo continuativo di 90 (novanta) giorni compresa la relativa convalescenza, fatta avvertenza però che negli ultimi 30 (trenta) giorni il sussidio verrà ridotto a Cent. 25 (venticinque) al giorno.
Se la malattia colla convalescenza portano impotenza al lavoro oltre i suddetti 90 (novanta) giorni alla fine di questo tempo al socio potrà venire accordato altro sussidio straordinario quotidiano uniformato alle condizioni economiche della Società e del socio sussidiando, e di regola, pel tempo non eccedente altri 60 (sessanta) giorni. Il sussidio poi non potrà eccedere i 90 (novanta) giorni per ciascun anno anche se le malattie sofferte avvenissero ad intervalli di tempo e susseguite da guarigione attestata dal medico sociale, ed anche in questi casi il socio, trascorsi i primi 60 (sessanta) giorni di malattia, sia pure come sopra è detto ad intervalli, avrà diritto per gli ultimi 30 (trenta) giorni a soli 25 (venticinque) Centesimi al giorno.
In nessun caso poi il sussidio continuativo o interrotto, compreso il sussidio straordinario, potrà eccedere il centuplo del sussidio giornaliero maggiore che verrà corrisposto.

Art. 14. I soci che volontari o per leva partono per l'Esercito Nazionale sono esenti dal contributo annuale pel tempo che rimangono sotto le bandiere; cessando per questo tempo il diritto ai sussidi.
Avranno diritto al sussidio di Cent. 25 al giorno quei militari in licenza di convalescenza per non oltre la metà del tempo ‘stabilito dalla licenza suddetta.

Art. 15. Avvenendo in caso di chiamata sotto le armi per un periodo d'istruzione superiore ai quaranta giorni, quei soci saranno esonerati dal pagamento dell'annuo contributo.
Se invece la chiamata sia a scopo di difendere la patria da nemici esterni od interni o per sedare rivoluzioni o simili guai che turbano l'ordine pubblico e delle cose, quei soci saranno esonerati dal contributo ordinario per quell'anno od anni che rimarranno sotto le armi, e sarà loro accordato un sussidio straordinario individuale e per una volta tanto, in ragione delle condizioni economiche della Società e del numero dei soci soccorrendi.

Art. 16. Le malattie provenienti da risse, da ubbriachezza o da altre cagioni viziose non danno diritto a sussidio.
È però lasciata facoltà al Consiglio di Amministrazione per casi eccezionali.

Art. 17. A quel socio, che dopo aver appartenuto per dieci anni a questa Società si rendesse permanentemente impotente al lavoro, l'assemblea generale assegnerà un sussidio mensile in proporzione degli interessi ricavati dal capitale sociale.

Art. 18. Il socio ammalato con dimora nel luogo di residenza della Società che intendesse approfittare di sussidi, ne dà avviso all'ufficio di Presidenza rimettendo il libretto d'iscrizione.
Ai soci non si terrà calcolo dei giorni in cui saranno stati ammalati prima di darne avviso.

Art. 19. I soccorsi saranno pagati al socio ammalato presente, posticipatamente di settimana in settimana.

Art. 20. Il socio assente ammalato per avere diritto al sussidio dovrà entro i primi 15 (quindici) giorni della malattia farsi rilasciare il proprio certificalo medico che invierà immediatamente all'ufficio della Società ed il sussidio gli sarà pagato in fine di malattia, dietro presentazione del certificato medico finale.
Qualora la malattia abbia esordito improvvisamente togliendo la coscienza all'infermo sarà sufficiente il certificato finale comprovante l'involontaria osservanza dei termini sopracennati. I predetti certificati dovranno essere debitamente autenticati dalle competenti autorità.

Art. 21. I soci che percepirono o percepiscono un sussidio non saranno esonerati dall'obbligo di pagare i contributi annuali loro imposti dal presente Statuto; fatta eccezione per quelli che godono il sussidio di cronicità.

Art. 22. Al socio contribuente dietro sua domanda potrà essere accordato, dal Consiglio d'Amministrazione, il passaggio alla classe di effettivo, immediatamente dopo la domanda, se all'epoca della sua iscrizione avesse avuto l'età richiesta per gli effettivi e purché si assoggetti al pagamento di una tassa fissa di Lire 3.
Non gli sarà invece accordata se non dopo aver appartenuto sei anni alla Società, quando all'epoca del suo ingresso nella stessa avesse avuto un'età superiore e si assoggetti al pagamento della tassa fissa di L. 10.

Capo IV.
Esclusione ed eliminazione dei soci

Art. 23. Sono esclusi dalla Società per deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti dei membri intervenuti:
a) quei soci che per godere del sussidio prolungano maliziosamente, fingono od aggravano una malattia;
b) i soci condannati per fatti infamanti, furti, truffe, frode, ecc. e coloro che tengono una vita immorale o provocano disordini nella Società;
c) quei soci che per essere ammessi nella Società hanno taciuto malattie croniche od imperfezioni atte a cagionare impotenza al lavoro;
d) i soci che saranno in arretrato di pagamento nel loro contributo annuale dopo il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 24. Ai soci in arretrato di pagamento saranno dati due preavvisi in iscritto dalla Presidenza; uno al 15 Novembre e l'altro al 1 Dicembre. Se il socio moroso si rendesse infermo prima che spiri il termine massimo pel pagamento della rata avrà egualmente diritto al sussidio e sarà su questo fatta la trattenuta del contributo non pagato.

Art. 25. Gli esclusi di cui alle lettere a-b dell'articolo 23, potranno essere riammessi, purché si sottopongono alle tasse e condizioni come di prima accettazione e la riammissione sia uniformata alla disposizione dell'art. 6 del presente Statuto. Invece quelli esclusi per la lettera d del cennato art. 23 potranno essere riammessi dopo un anno purché si assoggettino alle tasse e condizioni come di prima accettazione.

Art. 26. Il socio che per tre volte venne escluso non può più essere riammesso.

Art. 27. L'esclusione di un socio potrà essere, oltre ai casi suacennati, domandata dal 10 % dei soci, componenti la società con reclamo firmato al Consiglio di Amministrazione.
Colla stessa regola si potrà domandare la destituzione di un socio da una carica.

Art. 28. Il socio contro il quale venne fatta domanda di esclusione o destituzione, potrà ritirarsi o rinunciare da sé; oppure appellarsi al Consiglio d'Amministrazione (se trattasi di esclusione dalla Società) od all'assemblea generale (se trattasi di destituzione da una carica o da destituzione ed esclusione contemporaneamente) presentando le proprie difese o personalmente o a mezzo di suo procuratore.

Art. 29. Chi cessa di far parte della Società non ha alcun diritto a sussidio e perde ogni ragione sulle somme già sborsate.

TITOLO III. — Capo I.
Rappresentanze ed Amministrazione della Società

Art. 30. La rappresentanza della Società è di carattere elettivo per suffragio libero di tutti i soci che hanno diritto di voto. Essa si compone:
a) di un presidente
b) di un vice-presidente
c) di un Consiglio d'Amministrazione
d) dei sindaci
e) di un cassiere
f) di un controllore e vice-controllore
g) di quattro visitatori degli ammalati
h) di un porla bandiera e vice porta bandiera.

Capo II
Del presidente

Art. 31. Il presidente dura in carica due anni e può essere rieletto; sue mansioni sono:
a) convocare e presiedere le assemblee generali ed il Consiglio d'Amministrazione ed avrà la cura del mantenimento dell'ordine delle adunanze con potere discrezionale;
b)) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea generale;
c) firmare i verbali delle adunanze tenute dall'assemblea e del Consiglio d'Amministrazione i mandati di pagamento ed i libretti dei soci;
d) presentare all'assemblea i conti consuntivi e preventivi annuali;
e) scegliere tra i Consiglieri un segretario provvisorio qualora sia impedito o manchi il titolare;
f) determinare quali sono i soci che si trovano nelle condizioni volute per ottenere sussidio ordinario;
g) mettersi in corrispondenza colle istituzioni congeneri nazionali ed estere;
h) spiccare i mandati di pagamento;
i) spedire ai soci in arretrato di pagamento gli avvisi stabiliti dall'art. 24;
l) pubblicare e firmare ogni sorta d'avvisi, carte corrispondenze ecc.
m) dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'Amministrazione;
n) proporre gli oggetti da trattarsi dall'assemblea generale e dal Consiglio d'Amministrazione;
o) rappresentare la Società si in giudizio che fuori.

Del vice-presidente

Art. 32. Dura in carica due anni e può essere rieletto.
Sostituisce il presidente in caso di suo impedimento con eguali poteri e mansioni.

Capo III.
Del Consiglio d'Amministrazione

Art. 33. Il Consiglio d'Amministrazione si compone di 13 consiglieri aumentabili quando l'assemblea lo ritenga conveniente. Oltre a questi farà sempre parte con eguali attribuzioni il vice-presidente quando presenzii il presidente.

Art. 34. I consiglieri durano in funzione due anni: si rinnovano per metà ogni anno e sono rieleggibili. Dopo l'elezione generale la scadenza del primo anno è determinata dalla sorte e ne saranno sorteggiati la metà più uno se il numero dei consiglieri sarà impari.

Art. 35. Le deliberazioni del Consiglio in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno metà dei membri: nella seconda convocazione che avrà luogo un altro giorno,-le deliberazioni stesse saranno valide con l'intervento di almeno 5 membri.
Il Consiglio decide sempre a maggioranza assoluta dei voti salvo il disposto dell'art. 23.

Art. 36. Sono attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione oltre quelle già determinate da questo Statuto:
a) studiare e proporre il miglior modo d'impiego dei fondi sociali;
b) curare l'osservanza dello Statuto;
c) rivedere quando lo creda necessario i libretti dei soci;
d) accompagnare i soci defunti al cimitero;
e) pronunciarsi sulla accettazione o rifiuto delle dimissioni dalle cariche;
f) accordare i sussidi ordinari e determinare quelli per malattie oltre i tre mesi e quelli di cui all'art. 16 riferendone all'assemblea alla sua prima adunanza;
g) prendere i provvedimenti in caso di epidemia;
h) prendere provvisoriamente provvedimenti straordinari nei casi dubbi ed eccezionali riferendone tosto all'assemblea generale pei provvedimenti definitivi;
i) determinare il giorno della con vocazione dell'assemblea generale;
l) nominare il segretario della Società;
m) nominare i visitatori degli ammalati e stabilire le incombenze;
n) nominare il portabandiera e vice;
o) nominare il bidello della Società e stabilirne le incombenze.

Art. 37. Tutti gli atti del Consiglio saranno firmati, oltre il presidente, da tre consiglieri anziani e controfirmati dal Segretario.

Capo IV.
Dei sindaci

Art. 38. I sindaci sono in numero di tre: durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.
Essi vegliano alla stretta osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali.
Hanno diritto di ottenere dal Consiglio d'Amministrazione notizie e schiarimenti intorno alle operazioni sociali. Sono anche revisori dei conti.

Capo V.
Del cassiere

Art. 39. Il cassiere dura in carica due anni e può essere rieletto.
E responsabile per tutti i casi a lui imputabili, del denaro affidatogli. Sue mansioni sono:
a) compilare i conti consuntivi e preventivi annuali dietro le istruzioni della presidenza;
b) esigere gli incassi fatti dal vice-cassiere si per tasse d'ingresso che per contributi e rilasciarne ricevuta;
c) esigere le offerte fatte a beneficio di questa società;
d) pagare i mandati;
e) non tenere in cassa più della somma fissata dal Consiglio d'Amministrazione ed il resto impiegarlo come da questo gli verrà indicato.

Capo VI.
Del controllore

Art. 40. Dura in ufficio due anni e può essere rieletto. Sue mansioni sono:
a) verificare l'andamento dell'ufficio dellp. Società;
b) accertarsi dell'esistenza dei fondi in cassa si dal cassiere come dal vice-cassiere riferendone tosto i risultati alla Presidenza per gli ulteriori provvedimenti;
c) controfirmare i mandati di pagamento dopo accertatane la regolarità.

Del vice-controllore

Art. 41. Dura pur esso in carica due anni e può essere rieletto. Sostituisce il controllore quando questi fosse assente od impedito.

Capo VII.
Dei visitatori degli ammalati

Art. 42. I visitatori degli ammalati durano in carica un anno. Le loro mansioni saranno determinate da speciale regolamento stabilito dal Consiglio d'Amministrazione.

Capo VIII.
Del porta bandiera

Art. 43. Dura in carica due anni e potrà essere rieletto. Dovrà portare la bandiera sociale quando la Società intervenga a feste, solennità pubbliche od alle cerimonie funebri dei soci defunti.

0Del vice porta bandiera

Art. 44. Pur esso dura in carica due anni e potrà essere rieletto. Sostituisce il porta bandiera in caso di assenza od impedimento.

Capo IX.
Del Segretario

Art. 45. Il Segretario dura in carica due anni ed è rieleggibile. Esso è il relatore ordinario della Società, con voto consultivo ed ha le seguenti mansioni:
a) riceve e presenta al Consiglio di Amministrazione le domande d'ammissione dei nuovi soci ed i reclami accennati nell'art. 27;
b) stende e firma tutti i verbali delle assemblee del Consiglio d'Amministrazione ed i mandati di pagamento;
c) tiene il protocollo d'Ufficio;
d) conserva i registri e gli atti;
e) evade la corrispondenza dietro incarico della Presidenza;
f) funge da vice-cassiere.

TITOLO IV. — Capo I.
Assemblea generale

Art. 46. L'Assemblea generale sarà convocata in via ordinaria due volte all'anno: in Febbraio ed in Novembre.
Potrà essere convocata anche in via straordinaria quando il Consiglio d'Ainministrazione lo crederà opportuno.
In ogni caso sarà invitata con apposito avviso affisso almeno otto giorni prima in ogni singola frazione e nel quale saranno indicati gli oggetti da trattarsi. Ogni frazione verrà nel luogo più frequentato munita di apposito albo Sociale.

Art. 47. Sono oggetti devoluti per la trattazione nelle adunanze ordinarie dell'assemblea i seguenti:
In quella di Febbraio
a) esame del bilancio preventivo dell'annata futura; b) nomina e surrogazione delle cariche vacanti che non sono devolute alla competenza del Consiglio;
In quella di Novembre
a) esame del conto consuntivo dell'anno precedente;
b) impiego dei fondi sociali, dietro proposta del consiglio di Amministrazione o da almeno dieci soci.

Art. 48. Tanto nelle sedute ordinarie che nelle straordinarie, è nelle attribuzioni dell'assemblea generale:
a) determinare i sussidi ai cronici;
b nominare i propri soci onorari;
c) trattare tutto quanto d'altro possa tornar utile a questa Società e sia proposto dalla Presidenza oda almeno dieci soci.

Art. 49. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale dovranno esservi almeno metà del totale dei soci.
Mancando il qual numero si fisserà un'altra adunanza sette giorni dopo o pel più prossimo giorno festivo; ed in tale seconda adunanza le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Si eccettua da questo articolo il disposto degli articoli 69, 70 e 71.

Art. 50. I verbali delle adunanze redatti dal segretario saranno dal medesimo pubblicati all'albo della Società entro gli otto giorni successivi.

Art. 51. In qualsiasi adunanza, le votazioni, di regola, si faranno per alzata e seduta; per appello nominale nei casi dubbi. Quelli riguardanti persone si faranno sempre a scrutinio segreto.

Art. 52. In caso di votazione a schede segrete, saranno chiamati a controllare lo scrutinio quattro soci e cioè i due più giovani e i due più vecchi presenti all'assemblea e che sappiano leggere e scrivere.

Art. 53. A parità di voti, nei casi in cui trattasi di oggetti amministrativi, deciderà il Consiglio d'Ainministrazione; e nei casi di nomina a cariche, a parità di voti prevalerà l'anzianità di iscrizione nella Società, poi l'anzianità di età.

Art. 54. Nelle nomine a cariche di presidente - vice-presidente - cassiere - controllore e vice-controllore si richiede la maggioranza assoluta di votanti, e la designazione della carica alla quale si propone la persona. Se nella prima votazione questa maggioranza non si raggiungesse, si passerà ad una votazione di ballottaggio sui due nomi che ottennero più voti. Per quanto alla nomina dei consiglieri e dei tre sindaci basterà la maggioranza relativa.

Art. 55. Tutti i soci sono elettori ed hanno voto dopo pagata la tassa d'inscrizione e per quelli esonerati, dopo aver pagato il contributo di che all'articolo 12; sono invece eleggibili alle cariche soltanto gli elettori che sanno leggere e scrivere.

Art. 56. Chi non sa leggere e scrivere nel caso di votazione a schede segrete, potrà far riempire la propria scheda da altro socio di sua fiducia.

Art. 57. Nella votazione a schede segrete si avranno per non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone elette e quelli di persone non eleggibili; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero delle cariche da nominarsi.

Capo II.
Del medico

Art. 58. È medico della Società il medico condotto locale.
Sua mansione è: Rilasciare i certificati di malattia dei soci.

TITOLO V. — Capo Unico
Disposizioni Generali

Art. 59. La Società avrà la propria bandiera con scrittovi sopra «Società operaja dì M. S. ed Istruzione di Rìgolato».
Questa bandiera non potrà esporsi che nelle assemblee generali, nel funerale di un socio ed in tutti 0quei casi che saranno fissati dalla Presidenza.

Art. 60. Alla morte di un socio il presidente con apposito avviso pubblico, inviterà gli altri soci ad assistere alla cerimonia funebre in compagnia del Consiglio d'Amministrazione.
La famiglia del defunto sarà tenuta però ad avvertire all'ufficio della Società.

Art. 61. I membri della Presidenza e del Consiglio d'Amministrazione si asterranno dalle deliberazioni riguardanti interessi, liti o contabilità loro proprie o dei loro congiunti fino al quarto grado civile inclusivo.

Art. 62. In caso di epidemia o di malattie contagiose che colpiscano in massa le varie classi dei cittadini, il consiglio addotterà i provvedimenti che crederà da eseguirsi a seconda dei casi.

Art. 63. Tutte le cariche della Società sono gratuite, meno quelle del segretario, del medico e bidello che potranno essere retribuite.

Art. 64. L'esercizio finanziario decorrerà dal 1 Luglio al 30 Giugno dell'anno successivo. Cosi tutte le cariche incomincieranno il disimpegno delle loro mansioni col 1 Luglio.

Art. 65. Ai Consigli d'Amministrazione potranno assistere anche gli altri soci senza però prendervi parte alla discussione né alla votazione.

Art. 66. In caso di cessazione di meno della metà delle cariche, provvederà il Presidente in via provvisoria alla surrogazione delle cariche mancanti ricorrendo perciò ai processi verbali delle ultime nomine trascegliendo mano mano quelli che ottennero maggior numero di voti dopo gli eletti. Se il numero delle cariche vacanti raggiungesse od oltrepassasse la metà si procederà alla surrogazione a mezzo di nuove nomine fatte dall'assemblea generale.
In ambo i casi i surroganti durano in carica solo quanto dovevano rimanervi i surrogati.

Art. 67. Sarà in facoltà del Consiglio d'Amministrazione di destituire da una carica quel socio che abitualmente e senza giusti motivi mancasse al disimpegno delle proprie mansioni.

Art. 68. Non potranno essere ammessi a qualunque seduta della Società se non che i soci della medesima. In caso di dubbio sulla conoscenza dei soci potrà essere ai medesimi domandata la presentazione del singolo libretto.

Art. 69. Il presente Statuto non potrà essere modificato che dai soci riuniti in assemblea generale.
Per la validità delle adunanze in questo caso, siano di prima, di seconda o d'ulteriore convocazione, si richiede la costante presenza di almeno due terzi dei soci iscritti e la maggioranza necessaria a rendere valida la deliberazione sarà raggiunta allora solo che la proposta modificazione ottenga il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 70. Quando il fondo sociale avrà raggiunto la somma di L. 15000 il 50% sarà erogato (con speciale regolamento da approvarsi dall'assemblea generale col voto favorevole di almeno due terzi dei soci iscritti) alla istituzione di una Cooperativa di lavoro sociale ed il 10% per la costituzione del capitale da erogarsi al servizio cambiario che pure questo sarà regolato da speciale regolamento. Il rimanente 40% sarà erogato come verrà stabilito dall'assemblea generale o dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 71. La Società verrà considerata sciolta di fatto, senza bisogno di speciale deliberazione, ove il numero dei soci scenda al disotto di venti; e potrà anche essere sciolta per deliberazione dell'assemblea generale coll'assenso di almeno due terzi dei soci iscritti, previa proposta di almeno un terzo dei soci.

Art. 72. In caso di scioglimento della Società Operaja per qualsiasi causa, il relativo patrimonio deve nella sua integrità passare, mediante atto pubblico, alla locale Congregazione di Carità, unitamente a tre esemplari del presente Statuto; con diritto in essa nei primi 50 anni di godere i relativi interessi per due terzi, mentre l'altro terzo dovrà passare al patrimonio sociale; e di godere integralmente gli interessi dopo i cinquant'anni, con obbligo alla predetta congregazione di restituire il patrimonio ricevuto e relativi aumenti, sempre per atto pubblico, ogni qualvolta avesse a seguire la ricostituzione di una Società Operaja con almeno cinquanta soci, e siano questi o degli ultimi rimasti affigliati alla precedente società o loro discendenti, e sia previamente dichiarato in quest'ultimo atto che quand'anche l'attuale Statuto dovesse venire radicalmente modificato, le disposizioni del presente articolo in quanto risguarda la conservazione ed eventuale restituzione del patrimonio sociale dovranno rimanere intangibili, dando incarico a questo Municipio della sorveglianza per l'esatto adempimento di quanto qui è disposto.

Art. 73. Nello speciale caso di scioglimento della Società per diminuzione nel numero dei soci al disotto di venti, la Congregazione di Carità dovrà assumere verso gli ultimi rimasti affigliati alla Società gli stessi impegni che la medesima aveva con loro, senza che gli stessi soddisfino ulteriormente agli obblighi loro imposti dal presente Statuto.

TITOLO VI. — Capo Unico
Disposizioni transitorie

Art. 74. Tutti coloro che fossero stati inscritti come soci effettivi prima della approvazione del presente Statuto all'età di oltre 55 anni continueranno a far parte di questa Società come se avessero l'età prescritta all'articolo 6.

Art. 75. Tutti coloro che fecero parte della Società Operaja di Rigolato e siano in possesso dei requisiti voluti all'art. 6, saranno riammessi a far parte del sodalizio e non perderanno la primitiva loro anzianità, se soddisferanno entro il 30 Novembre 1903 tutti i contributi annuali arretrati non pagali computati secondo la graduazione dell'art. 12 del cessato Statuto e semprecché corrispondano sui medesimi l'interesse del 10%.
Coloro invece che non vorranno usufruire della predella disposizione saranno riammessi in Società coll'anzianità dal 1 Gennaio 1902 purché entro il suddetto termine soddisfino là rata annuale non pagata di detto anno in conformità al citato articolo del cessato Statuto e siano pur essi muniti dei requisiti voluti dell'art. 6.
In entrambi i casi saranno esonerali dalla tassa d'ammissione.

Art. 76. Ai soci che entro l'anno 1903 entreranno a far parte di questa Società non sarà applicabile la disposizione dell'art. 8 e la loro anzianità incomincierà dal 1 Gennaio 1903 senza riguardo all'epoca della loro ammissione. Fino al 30 Giugno 1903 i soci che nuovi entreranno a far parte del sodalizio e che hanno il dovere di pagare la tassa d'ammissione pagheranno la tassa medesima a norma del cessato Statuto e la tassa annuale sarà quella dell'art. 10 del presente. Per quelli di la e 2a categoria andrà subito in vigore il presente Statuto. Infine al 1 Luglio 1903 per tutti i soci andrà in esecuzione il presente Statuto salvo le disposizioni del precedente art. 75.

Art. 77. Fino a quando il sodalizio non avrà raggiunto un discreto capitale, da riconoscersi dall'assemblea generale, il segretario avrà la duplice mansione di segretario e cassiere.

Art. 78. Tutte le cariche attuali scadono di pien diritto immediatamente approvato il presente Statuto, ma non potranno ritirarsi dall'ufficio se non dopo la definitiva surrogazione.
Le nuove cariche che verranno nominate entro otto giorni dalla approvazione del presente Statuto entreranno immediatamente in carica.

Art. 79. Il presente Statuto modificante quello approvato dall'assemblea generale il 19 Febbraio 1899 avrà la sua applicazione immediata dal giorno della sua approvazione.

Rìgolato, li 20 Febbraio 1903.

La Commissione incaricata

Puntil Gio. Batta Lepre Giosuè
Gortan Cappellari Giacomo Puschiasis Giovanni
Durigon Eugenio Pellegrina Giacomo
Gussetti Beniamino Vidale Gio. Batta
Candido Ferdinando di Mio Scotti Cesare
Puschiasis Modesto

 

Il presente Statuto venne approvato dall'assemblea generale dei soci nella adunanza straordinaria del 22 Febbraio 1903 con voti 62 sopra 62 presenti e votanti.

IL PRESIDENTE
PUNTIL GIO. BATTA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Candido Ferdinando di Mio

IL SEGRETARIO
Durigon Eugenio